Ricorso Patteggiamento: I Limiti e i Motivi di Inammissibilità
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale fondamentale nel nostro ordinamento, che consente di definire il processo penale in modo rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle conseguenze precise, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere sollevati e quali no.
Il Caso: Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Nel caso di specie, un imputato aveva presentato ricorso avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale per reati in materia di stupefacenti. Le doglianze del ricorrente si concentravano sulla presunta violazione di legge e sulla carenza di motivazione riguardo a due aspetti cruciali: la qualificazione giuridica del fatto e, soprattutto, la congruità della pena applicata. In sostanza, l’imputato riteneva che la pena concordata e poi ratificata dal giudice fosse eccessiva e ingiustificata.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, senza nemmeno la necessità di formalità di udienza. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa introdotta con la riforma del 2017 (legge n. 103/2017), che ha notevolmente ristretto l’ambito di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento.
I Motivi di Ricorso Tassativamente Previsti
I giudici hanno ricordato che, a seguito della riforma, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Congruità della Pena vs. Illegalità della Pena
La Corte ha sottolineato la differenza fondamentale tra la “congruità” della pena e la sua “illegalità”. Le lamentele del ricorrente riguardavano la dosimetria e la congruità della sanzione, ovvero una valutazione di merito sulla sua adeguatezza al caso concreto. Questo tipo di censura, tuttavia, non rientra tra i motivi ammessi. Il ricorso è possibile solo se la pena è “illegale”, ad esempio perché supera i limiti massimi previsti dalla legge o non rispetta i minimi edittali.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza di patteggiamento, ha spiegato la Corte, ha una natura particolare. Essendo basata su un accordo tra le parti, l’obbligo di motivazione del giudice è attenuato. Il giudice non è tenuto a sviluppare un’argomentazione complessa come in una sentenza dibattimentale, poiché l’imputato, accordandosi con l’accusa, ha di fatto rinunciato a contestare i fatti e ha accettato una determinata pena. La motivazione può quindi essere sintetica e di tipo enunciativo, purché dimostri che il giudice ha compiuto le valutazioni necessarie. L’imputato non può lamentarsi di una motivazione sintetica se la decisione del giudice coincide esattamente con la volontà espressa nell’accordo di patteggiamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio ormai consolidato: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato che accede a questo rito speciale ottiene uno sconto di pena ma, al contempo, rinuncia a un’ampia facoltà di impugnazione. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’accordo raggiunto sulla misura della pena. È un monito per la difesa: la valutazione sulla convenienza del patteggiamento deve essere fatta a monte, con la piena consapevolezza che, una volta emessa la sentenza, gli spazi per un ripensamento in sede di legittimità sono estremamente ridotti e limitati a vizi specifici e gravi, con esclusione di ogni valutazione di merito sulla congruità della sanzione.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. Dopo la riforma del 2017, il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Posso fare ricorso se ritengo che la pena patteggiata sia troppo alta o non congrua?
No. Il ricorso non può basarsi sulla valutazione della congruità o adeguatezza della pena, poiché questa è oggetto dell’accordo tra le parti. È possibile ricorrere solo se la pena è ‘illegale’, ad esempio se viola i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge per quel reato.
Perché la motivazione di una sentenza di patteggiamento può essere molto sintetica?
La motivazione può essere sintetica perché la sentenza si fonda su un accordo negoziale. Accettando il patteggiamento, l’imputato rinuncia a contestare i fatti, e la volontà del giudice coincide con quella delle parti. Pertanto, non è necessaria una motivazione complessa come quella richiesta per una sentenza emessa dopo un dibattimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11904 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE nato a PATERNO’ il 28/02/1972
avverso la sentenza del 18/12/2024 del TRIBUNALE di COMO
dato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe recante l’applicazione della pena richiesta ai sensi degli 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990, deducendo violazione di legge processuale e carenza motivazionale in ordine alla congruità della pena e alla qualificazione gi ridica del fatto.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’ 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, de 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso pe cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazio ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Le doglianze in punto di dosimetria della pena, peraltro assolutamente generiche, sono perciò inammissibili in quanto, come visto, l’ambito di ricorribi rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di ille della pena. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentati è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato spensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Ciò implica che, per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità de pena e la sua sospensione, la motivazione ben può essere sintetica ed a struttu enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazi Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che l volontà del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tiaizA , ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 11/03/2025
Il Cqnsiglier estensore
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