Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 692 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALTAMURA il 14/01/1964
avverso la sentenza del 09/07/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di RAVENNA
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a NOME per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 648-ter.1 cod. pen. e 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1 e 2, n. 2 L.F. e 4 e 5 d.lgs. 74/2000, la pena concordata con la Pubblica Accusa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129, e 444 cod. proc. pen.;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; – che, in ogni caso, questa Corte, già prima dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio;
– che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024