Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25331 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25331 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a VOLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dr.ssa NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;
/r
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato a COGNOME NOME e COGNOME NOME la pena richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 100 cod. pen., 73, co. 4 e 80, co. 2 d.p.r. n. 309/1990 (escludendo le aggravanti di cui agli artt. 416bis 1 e 99 cod. pen, enunciate dall’imputazione originaria).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per la sua cassazione COGNOME NOME con atto sottoscritto dal difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.p.r. n. 309/1990, poiché il giudice avrebbe errato nella qualificazione giuridica del fatto, da inquadrarsi correttamente nella fattispecie prevista e punita dall’art. 379 cod. pen. perché la condotta del COGNOME si era inserita in una fase successiva al trasporto e detenzione della sostanza stupefacente da parte di COGNOME NOME. Il delitto di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/1990 è reato istantaneo ad effetti permanenti sicchè ogni condotta tenta successivamente al perfezionamento del reato di detenzione illecita non integra il concorso nel medesimo. Nel caso di specie non vi è prova di un previo accordo tra il COGNOME ed il COGNOME.
2.2. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 129 e 191 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria, previa declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni video avvenute in luogo di privata dimora, il cui decreto autorizzativo emesso dal Gip del Tribunale di Palermo non è mai stato acquisito agli atti del processo. Ciò integra una ipotesi di inutilizzabilità patologica di tale prova. In subordine, si è eccepita la illegittimità costituzionale dell’art. 448, co. 2bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111,,co. 7 e 24 Cost., nella parte in cui non consente il ricorso per cassazione nel caso in cui il giudice di primo grado escluda la sussistenza delle condizioni per un’assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. sulla scorta di prove acquisite in violazione di legge o inutilizzabili.
Ha proposto ricorso per cassazione anche COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, con due distinti atti di impugnazione (l’uno depositato il 21.12.2002, l’altro il 22.12.2022).
3.1. Con il primo dei ricorsi viene dedotta violazione degli artt. 444, co. 2 e 448 cod.proc. pen., in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. pur nel vuoto probatorio presentato dagli atti del procedimento; violazione dell’art. 80, co. 2 d.p.r. n. 309/1990, in relazione alla mancata esclusione della circostanza di
cui alla predetta disposizione, avendo il giudice trascurato la valutazione del profilo soggettivo, necessario ai fini dell’integrazione della aggravante in parola.
3.2. Con il secondo dei citati ricorsi viene denunciata la violazione degli artt. 262, 444 cod. proc. pen. e dell’art. 240 cod. peri. nonché la mancanza di motivazione in ordine alla destinazione dei beni oggetto di sequestro probatorio.
Si lamenta che nella sentenza impugnata non vi sia alcuna statuizione in merito alla somma di denaro e agli altri beni sequestrati il 14.9.2022 al COGNOME. Si svolgono osservazioni in merito alla necessità che la confisca facoltativa venga disposta con adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi) sono inammissibili.
1.1. Quanto al ricorso del COGNOME, va rammentato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116). Ne discende che l’elevazione del motivo, per essere coerente con la previsione normativa, non può muovere dalla contestazione del quadro fattuale, come definito dalla contestazione e dalla sentenza di patteggiamento, ma assumere questo come indiscusso punto di partenza della censura. Nel caso che occupa quanto esposto nella superiore parte narrativa dà contezza del fatto che il ricorrente opera una prospettazione dei fatti alternativa a quella cristallizzata nell’imputazione e ritenuta dal giudice. Sicchè egli esorbita dal perimetro della consentita censura per investire lo stesso accertamento dei fatti.
1.2. Il secondo motivo è esso pure non consentito, posto che evoca una inutilizzabilità che già nella descrizione non può qualificarsi patologica, giacché non si prospetta la mancanza dell’autorizzazione del giudice all’esecuzione delle videoriprese ma la sola assenza del documento nel procedimento celebrato dinanzi al Gup del Tribunale di Napoli.
Per questa stessa ragione non ha alcuna rilevanza il sospetto di illegittimità costituzionale avanzato dal ricorrente.
Il ricorso del COGNOME è parimenti inammissibile.
2.1. Il primo motivo non è consentito. Come è noto, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle
ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), sicchè resta escluso ogni rilievo che investe la valutazione del compendio probatorio, come il motivo qui in esame.
2.2. Altrettanto è a dirsi del secondo motivo, che si pone a cavaliere tra la contestazione della prova dell’elemento soggettivo (per il quale vale quanto appena scritto) e la censura della qualificazione giuridica del fatto circostanziato. In ogni caso si tratta di motivo che, al di là della sua genericità, neppure menziona un errore manifesto nella qualificazione, tale che quella adottata dal giudice risulta, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
2.3. Quanto al terzo motivo, esposto con il secondo atto di impugnazione, il sequestro del quale si fa parola nel ricorso non appare in alcun modo collegato al reato oggetto della sentenza di applicazione della pena qui impugnata. Esso è stato accertato come commesso il 14 maggio 2020; il sequestro del denaro e dei cellulari per i quali il ricorrente lamenta la omessa statuizione è stato eseguito il 14 settembre 2022. Dalla sentenza non emerge alcuna circostanza che permetta di stabilire una connessione tra il reato e tali beni. Pertanto, non è possibile affermare che il giudice è venuto meno al dovere di disporre in ordine a cose che risultano sequestrate nell’ambito del procedimento di cui trattasi. Peraltro, in tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone nè la confisca nè la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l’interessato rivolgersi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 263, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Rv. 269542)
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese r n rJ GLYPH processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle g- t i ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/3/2023.