Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale che permette di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo due aspetti procedurali di grande rilevanza pratica.
I Fatti del Caso: Un Patteggiamento per Bancarotta Fraudolenta
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imprenditore condannato con sentenza di patteggiamento dal GIP del Tribunale di Napoli per diversi episodi di bancarotta fraudolenta aggravata. L’imputato, tramite il suo legale, decideva di impugnare la sentenza di fronte alla Corte di Cassazione, lamentando presunte violazioni della legge processuale avvenute durante l’udienza.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento: Modifica dell’Imputazione e Indagini Difensive
L’imprenditore fondava il proprio ricorso patteggiamento su due principali motivi:
1. Violazione della legge processuale: Si contestava la modifica del capo di imputazione, con l’aggiunta di una nuova aggravante, avvenuta nel corso dell’udienza camerale senza che questa venisse comunicata direttamente a lui, ma solo al suo difensore.
2. Vizio di motivazione: Si lamentava l’omessa valutazione da parte del giudice delle indagini difensive svolte, che a suo dire avrebbero potuto portare a una diversa qualificazione dei fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dei Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha smontato entrambi i motivi di ricorso con argomentazioni nette e basate su principi consolidati.
Riguardo al primo punto, i giudici hanno richiamato un orientamento giurisprudenziale costante (citando la sentenza n. 4261/2015), secondo cui, nel contesto dell’udienza per il patteggiamento (art. 447 c.p.p.), un’eventuale modifica dell’imputazione non necessita di essere comunicata personalmente all’imputato. È infatti considerata sufficiente ed efficace la comunicazione fatta al difensore presente in udienza, che rappresenta tecnicamente l’assistito.
Sul secondo punto, la Corte è stata ancora più perentoria. Ha spiegato che l’omessa valutazione delle indagini difensive non rientra nel novero dei motivi per cui è possibile presentare ricorso patteggiamento in Cassazione. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i vizi deducibili contro una sentenza di patteggiamento, e tra questi non figura la mancata considerazione di elementi probatori o di indagini difensive. Tale motivo è quindi manifestamente infondato e non può essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi per chi si approccia al rito del patteggiamento. In primo luogo, conferma la centralità del ruolo del difensore, la cui presenza in udienza è garanzia di piena conoscenza degli sviluppi processuali, incluse le modifiche all’accusa. In secondo luogo, ribadisce la natura ‘chiusa’ delle impugnazioni avverso le sentenze di patteggiamento. La scelta di questo rito implica una rinuncia a far valere determinate doglianze nel merito, e il ricorso in Cassazione è un rimedio eccezionale, esperibile solo per i motivi specificamente previsti dalla legge, escludendo questioni relative alla valutazione delle prove.
È necessario comunicare personalmente all’imputato una modifica del capo d’imputazione durante l’udienza per il patteggiamento?
No, secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione, è sufficiente la comunicazione al difensore presente in udienza, poiché rappresenta legalmente l’imputato in quella sede.
L’omessa valutazione delle indagini difensive è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, questo motivo è ritenuto manifestamente infondato. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi di ricorso ammissibili, e l’omessa valutazione delle indagini difensive non è tra questi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12980 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12980 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 30/07/1947
avverso la sentenza del 11/11/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Gip del Tribi ‘naie di Napoli di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 cod. )roc. pen. per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta aggravati di cui agli arti 216, commi 1, 2 e 3, 219 e 223 R.D. 267/1942;
Considerato che il primo e il secondo motivo – con il quale il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla modifica del capo di imputazione e all’omessa valutazione delle indagini dilensive – sono manifestamente infondati perché, secondo costante giurispruden’:a di questa Corte in tema di patteggiamento, l’eventuale modifica dell’imputazic n con la contestazione di una nuova aggravante nel corso dell’udienza camerale, fi , ;sata ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen., non richiede la comunicazione all’imputato, essendo sufficiente quella al difensore comparso. (Sez. 2, n. 4261 del 17/12i; 014, dep.2015, COGNOME, Rv. 262381); con riferimento alle indagini difensive il mipt: vo è manifestamente infondato non rientrando nelle ipotesi di ricorribilil à per cassazione previste dall’art.448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c pn la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sonli . la di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025 igliere estensore GLYPH
Il Prsidente