Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8231 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 8231 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 1837/2025
NOME OCCHIPINTI
CC – 25/11/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
IRENE SCORDAMAGLIA
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME Alias COGNOME NOME (cui CODICE_FISCALE) nata a CHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2025 del GIUDICE DELLÕUDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di IMPERIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza emessa il 22 settembre 2025, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Imperia ha applicato a COGNOME NOME la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine al reato di furto in abitazione, aggravato dallÕavere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entitˆ (artt. 624bis, commi 1 e 3, e 61 n. 7 cod. pen.).
Avverso la sentenza del Tribunale di Imperia, lÕimputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.
La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 448 cod. proc. pen., sostenendo che il Giudice non avrebbe motivato in ordine allÕeffettiva sussistenza dellÕaggravante del danno patrimoniale di rilevante entitˆ.
Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dellÕart. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e lÕimputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti allÕespressione della volontˆ del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, allÕerronea qualificazione giuridica del fatto e allÕillegalitˆ della pena o della misura di sicurezza.
LÕinammissibilitˆ, ai sensi dellÕart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata .
AllÕinammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso, il 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME