Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10698 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME: inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen., applicava a COGNOME NOME, la pena di anni 4, mesi 6 di reclusione per i reati fiscali contestatigli nella rubrica; si disponeva altresì la confisca di tutti i beni in sequestro preventivo.
Ricorre in cassazione l’imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 240 cod. pen., 444 e 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), difetto di correlazione tra sentenza e richiesta di patteggiamento; mancanza di motivazione sulla confisca di quanto in sequestro.
La confisca di quanto in sequestro preventivo è stata disposta senza motivazione; inoltre, le parti al momento dell’accordo per il patteggiamento nulla avevano previsto sulla confisca. Non risulta motivata la congruità dei beni sequestrati rispetto ai profitti dei reati i contestazione. Al ricorrente erano sequestrati rapporti finanziari, immobili, quote di società e un motoveicolo. La confisca anche se obbligatoria andava comunque motivata (Cassazione n. 28850/2019).
2. Violazione di legge (art. 129, 444 e 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.); mancanza di motivazione sull’insussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen.
Non risulta motivata l’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., neanche in modo sintetico.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Infatti, “La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.” (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 – dep. 17/07/2020, COGNOME NOME, Rv. 27934801).
Deve, quindi, rilevarsi che: “In tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.” (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019 – dep. 09/04/2019, COGNOME SIMONE, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso in giudizio, però, la sentenza evidenzia l’accordo sulla confisca; infatti, con atto sottoscritto dai difensori del 22/05/2023 espressamente si presta il consenso a che il GIP in sede di applicazione della pena disponga la confisca di quanto già in sequestro.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. «Il Pubblico Ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità dell pena o della misura di sicurezza».
Non risulta proponibile, quindi, un ricorso per il vizio di motivazione, relativamente alla omessa valutazione delle ipotesi di cui all’art. 129, cod. proc. pen. e per la sospensione condizionale della pena; neanche per omessa motivazione sulla confisca nelle ipotesi di accordo sulla confisca.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/12/2023