Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11146 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della Corte di appello di Napoli
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 20 settembre 2023 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al reato di rapina.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale avrebbe omesso di indicare i motivi che hanno indotto i giudici di appello ad applicare una pena base determinata in misura superiore al minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, mentre sono inammissibili le doglianze relative alla determinazione della pena
che, come nel caso di specie, non si sia trasfusa nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).
Va, peraltro, evidenziato che i motivi di ricorso sono assolutamente generici in ordine all’asserita violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio; il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di affermazioni generiche ed apodittiche senza alcun confronto con le argomentazioni addotte dai giudici di appello.
La Corte territoriale si è adeguata all’accordo intervenuto tra le parti, escludendo, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e ritenendo, con motivazione ineccepibile in punto di logica, la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
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