Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43584 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME e il secondo, terzo, quarto motivo proposti da COGNOME NOME (con i quali è stata dedotta congiuntamente violazione di legge, violazione di norme processuali, vizio della motivazione perché apparente, oltre che travisamento della prova), in punto di accertamento della responsabilità, risultano privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 9 e segg. anche quanto alla piena attendibilità della persona offesa, alla descrizione dei due aggressori e del travisamento degli stessi mediante cappuccio della felpa, alla minaccia posta in essere con arma, ai molteplici riscontri non solo tecnici, quanto alle celle agganciate, ma anche testimoniali, derivanti dalle dichiarazioni del titolare della pizzeria, del coinquilino del COGNOME al quale doveva essere teoricamente consegnata la pizza, oltre che in relazione alle caratteristiche dell’auto in fuga, agli esiti derivanti dalla acquisizione di video di sorveglianza, che davano riscontro del percorso e degli spostamenti dei ricorrenti, agli oggettivi contatti tra i rapinatori, alle caratteristiche del loro abbigliamento, al ritrovamento del cellulare del COGNOME esattamente in zona limitrofa alla rapina, all’atteggiamento della fidanzata dello stesso, che evitava di andarlo a ritirare pur avendo contattato
in precedenza la persona che lo aveva rinvenuto, oltre agli altri numerosi elementi indiziari);
considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che non ricorre alcun travisamento per come dedotto (in modo generico), in assenza tra l’altro della adeguata articolazione sul punto di una prova di resistenza;
che tali doglianze in tema di travisamento della prova non risultano formalmente proposte con i motivi di appello (come emerge dal riepilogo dei motivi realizzato dalla Corte di appello, non contestato dagli odierni ricorrenti), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto;
che, comunque, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta ‘doppia conforme’, essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 Rv. 258438-01), circostanza non ricorrente nel caso in esame;
osservato che il primo motivo di ricorso proposto dal COGNOME, non è consentito, attesa la sua reiteratività, in assenza di confronto con le argomentazioni del tutto prive di illogicità o di violazione di legge, rese dalla Corte di appello in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente in fase di indagine, con corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini nell’immediatezza dei fatti sono pienamente utilizzabili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi da parte della autorità di polizia (Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285110-01; Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284466-02);
rilevato che i residui motivi da entrambi i ricorrenti (secondo terzo e quarto motivo per il COGNOME, quinto motivo del COGNOME) con il quale si censura il trattamento
sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva per il solo COGNOME, nonché quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., per entrambi i ricorrenti, sono manifestamente infondati sia per la loro genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tali motivi di ricorso, evidenziando plurimi elementi significativi della gravità del fatto, della non esiguità del danno, escludendo la presenza di fatti positivamente valutabili per entrambi i ricorrenti (pag. 14 e seg.);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 tt12024.