Ricorso non Specifico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Nell’ambito del processo penale, la precisione e la chiarezza degli atti sono fondamentali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: un ricorso non specifico, ovvero generico e non dettagliato, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questo non solo impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere le implicazioni di questa decisione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per reati legati al possesso di armi (ai sensi della L. 110/1975) e alla ricettazione (art. 648 c.p.). La Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la presunta illogicità e parzialità della sentenza d’appello, che a suo dire non avrebbe risposto adeguatamente alle sue censure. In particolare, contestava la mancanza di prova sulla sua condotta materiale, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e una pena eccessiva.
L’Analisi della Cassazione sul ricorso non specifico
La Suprema Corte ha respinto il ricorso bollandolo come ‘manifestamente infondato’ a causa della sua a-specificità. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione non era formulato in modo da consentire un’adeguata valutazione. La Corte ha sottolineato che, quando un ricorrente lamenta l’omessa valutazione di specifici motivi d’appello, ha l’onere di:
1.  Specificare il contenuto preciso delle censure presentate nel precedente grado di giudizio.
2.  Dimostrare la decisività di tali motivi, spiegando perché, se fossero stati accolti, avrebbero potuto cambiare l’esito del processo.
Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a una critica generica della sentenza impugnata, senza rispettare questi requisiti. Di conseguenza, il suo ricorso non specifico ha precluso alla Corte la possibilità di procedere con un’analisi di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su un orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando, tra le altre, la sentenza n. 8065/2018). Il giudice di secondo grado, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, aveva fornito una motivazione non manifestamente illogica. Aveva infatti valorizzato le risultanze investigative secondo cui l’imputato era stato visto tentare di disfarsi di un oggetto che teneva in tasca poco prima del ritrovamento dell’arma. Inoltre, aveva adeguatamente argomentato sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla congruità della pena inflitta.
La Cassazione, quindi, non ha riscontrato un’omissione da parte della Corte d’Appello, ma piuttosto una grave carenza nell’atto di impugnazione presentato dall’imputato. L’impossibilità di individuare autonomamente le questioni non risolte, a causa della genericità del ricorso, ha portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per la colpa connessa alla presentazione di un’impugnazione irrituale. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’estrema diligenza e specificità. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita, ma è necessario articolare le proprie ragioni in modo tecnicamente ineccepibile, pena l’impossibilità di ottenere una revisione della sentenza e l’aggiunta di ulteriori oneri economici.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘a-specifico’, ovvero non specificava in modo dettagliato il contenuto dei motivi presentati in appello e la loro decisività ai fini della decisione, limitandosi a una critica generica della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha valutato se l’imputato fosse colpevole?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile per un vizio procedurale (la sua a-specificità), la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato la colpevolezza dell’imputato o la correttezza della pena.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5207 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5207  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli art. 23 L.n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. e affida le sue censure a un unico, sintetico motivo con il quale lamenta la mancata adeguata risposta alle censure poste con l’atto di appello e la parzialità della sentenza, «diffusamente affetta da illogicità»;
ritenuto, per un verso che a tali censure costituite dall’assenza di prova della condotta materiale e dal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della dosimetria della pena – il Giudice di secondo grado ha risposto (p. 1 e 2 della sentenza impugnata) con motivazione non manifestamente illogica e, segnatamente, quanto al primo motivo, richiamando le risultanze investigative secondo le quali poco prima del ritrovamento dell’arma sulla sede stradale l’imputato era stato visto nel tentativo di disfarsi di qualcosa che recava nella tasca dei pantaloni;
rilevato che, quanto al secondo motivo, il Giudice di secondo grado ha adeguatamente richiamato le ragioni sulla scorta delle quali ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio del Giudice di primo grado e il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato per la sua a-specificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacai:o di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto;
ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023