Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1989 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1989 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 24/06/1980
avverso il decreto del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione che ha confermato il decreto di primo grado applicativo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in riferimento alla sussistenza di un’attuale pericolosità sociale, non è consentito in sede di legittimità perché ai sensi degli artt. 10 e 27 D. Igs. 159/2011 il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge.
Ed invero l’art. 27 comma secondo espressamente stabilisce che “per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10”.
L’art.10 comma terzo, che opera con riferimento alle misure di prevenzione personali, stabilisce espressamente che:” avverso il decreto della Corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore”.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’ar 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365).
Il motivo, in ogni caso, è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consicijje estensore GLYPH
Il Presidente