Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23599 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso il decreto del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale COGNOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 7 novembre 2023, la Corte di appello di Napoli, Sezione Misure di prevenzione, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Napoli aveva applicato nei confronti di COGNOME NOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel
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comune di residenza, per la durata di anni tre, e aveva imposto al medesimo di versare, a titolo di cauzione, la somma di euro 2.000,00.
I giudici di merito hanno ravvisato la pericolosità sociale, di cui all’art. lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione a un reato di tentata estorsione, aggravato dal metodo mafioso.
Avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, lo COGNOME ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente contesta il riferimento fatto dai giudici di merito all’episodio d 14 novembre 2020 – in occasione del quale il proposto era stato visto a bordo di un motoveicolo, mentre procedeva affiancato a un ciclomotore a bordo del quale vi erano COGNOME NOME e COGNOME NOME -, atteso che, in relazione ad esso, sarebbe intervenuto il provvedimento di archiviazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.
Con riferimento al reato di estorsione posto a base della misura di prevenzione, il ricorrente sostiene che il ricorrente avrebbe avuto un ruolo del tutto marginale.
Sostiene, inoltre, che i giudici di merito non avrebbero effettuato una «specifica analisi degli indicatori del requisito dell’attualità» della pericolos sociale.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo, sebbene ricondotto dal ricorrente anche al vizio di erronea applicazione della legge penale, si riduce a una mera censura, nel merito, della motivazione del provvedimento.
Al riguardo, va ricordato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965,
n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi di cui all’art. 606, let cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal comma 9 del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590).
Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha ampiamente motivato sul giudizio di pericolosità qualificata, facendo riferimento a un episodio di tentata estorsione perpetrata con metodo mafioso nei confronti del titolare di un bar, in relazione al quale era intervenuta la sentenza di concordato in appello.
La Corte di appello ha puntualmente risposto anche alle deduzioni difensive (cfr. pagina 2 del provvedimento impugnato) e ha adeguatamente motivato anche in ordine all’attualità della pericolosità.
Con riferimento all’episodio del 14 novembre 2020, in particolare, la Corte di appello ha evidenziato che esso era stato appena menzionato dal giudice di primo grado, al solo fine di evidenziare la circostanza che il proposto era stato sottoposto a controlli «con soggetti di interesse».
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024
Il Consigliere estensore