Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43079 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43079 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA, contro il decreto della Corte di appello di Milano del 9.2.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Milano ha confermato il decreto con cui il Tribunale del capoluogo lombardo, in accoglimento della conforme richiesta della Questura, aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per
anni 1 e mesi 6, nei confronti di NOME COGNOME, riconosciuto soggetto socialmente pericoloso ai sensi del D. Lg.vo 159 del 2011;
ricorre per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultanti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: rileva la carenza della motivazione, ridotta a poche pagine, non adeguata alla natura della decisione e, per altro verso, articolata per relationem al provvedimento di primo grado senza rispondere in termini esaurienti alle doglianze mosse dalla difesa;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che la difesa propone censure in alcun modo riferibili alla carenza o apparenza di motivazione ma neppure alla manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, veicolando invece un mero dissenso valutativo che non si confronta con la totalità RAGIONE_SOCIALE indicazioni contenute nel provvedimento impugnato, volte a superare le prospettazioni difensive rilevanti in sede di misure di prevenzione.
Il ricorso è inammissibile perché articolato mediante censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.
E’ infatti appena il caso di ribadire che nel procedimento di prevenzione, alla stregua di quanto già disposto dall’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del D. Lg.vo 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manife ovvero della contraddittorietà della motivazione, di cui all’art. 606, lett. e), co proc. pen., potendosi denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello, esclusivamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01, laddove, in motivazione, la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; conf., più recentemente, Sez. 2 – n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01, in cui la Corte ha chiarito che nel procedimento di prevenzione, anche il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di
legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge).
Il ricorso, già nella intitolazione del motivo, denuncia esclusivamente mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con esplicito riferimento all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; la difesa segnala, infatti, carenza della motivazione del provvedimento impugnato in quanto ritenuta non adeguata alla natura della decisione e, per altro verso, articolata per relationem al provvedimento di primo grado senza rispondere in termini esaurienti alle doglianze mosse dalla difesa.
Si tratta, come detto, di vizi non deducibili in questa sede.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000, da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 19.9.2023