Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39447 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39447 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA avverso il decreto del 17/06/2025 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con decreto del 17 giugno 2025 la Corte d’appello di Napoli, su appello del prevenuto, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di due anni, disposta a carico di NOME COGNOME con decreto del Tribunale di Napoli del 7 gennaio 2025.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il prevenuto, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la manifesta illogicità della motivazione del decreto impugnato in quanto la motivazione della Corte d’appello di Napoli ha ricavato il giudizio di pericolosità soltanto dall’isolata condotta commessa dal prevenuto il 19 gennaio 2024, che lo ha portato ad essere condannato per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, con sentenza non ancora passata in giudicato; non Ł vero, inoltre, che il prevenuto viva continuativamente di attività illecite, perchØ lo stesso ha lavorato per alcuni periodi, sia pure senza continuità, tra il 2002 e il 2021, in ogni caso egli non ha bisogno di denaro in quanto vive ancora con i genitori.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł inammissibile.
Nel sistema delle misure di prevenzione il ricorso in sede di legittimità ha un ambito piø ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento penale, perchØ Ł ammesso soltanto per violazione di legge.
L’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone, infatti, che ‘avverso il decreto della corte d’appello, Ł ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo’.
Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui censura l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (l’unico motivo di ricorso deduce sia la violazione di legge che il vizio della motivazione, e nell’ambito del vizio di motivazione censura la ‘la manifesta illogicità della motivazione’ del provvedimento impugnato), Ł inammissibile, in quanto tipologia di motivo non prevista dalla legge.
Il ricorso deduce, poi, che il giudizio di pericolosità del prevenuto Ł stato ricavato soltanto dall’episodio isolato di detenzione di sostanza stupefacente avvenuto nel gennaio 2024.
L’argomento Ł inammissibile per mancanza di specificità del motivo (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perchØ non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha ricavato il giudizio di pericolosità del prevenuto non soltanto dall’episodio in questione, pur correttamente ritenuto come rilevante nella motivazione del provvedimento impugnato (nel gennaio 2024, nel bar in cui lavorava come affidato in prova, il prevenuto fu trovato in possesso di sostanza stupefacente, nel corso della perquisizione nel bar fu trovata altra sostanza ed anche materiale di confezionamento), ma anche dalle precedenti condanne per reati dettati da finalità di lucro, quali la detenzione a fini di spaccio di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e la frode assicurativa di cui all’art. 642 cod. pen.
Il ricorso deduce, poi, che la condanna per l’ultimo episodio di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 non Ł ancora passata in giudicato, ma l’argomento Ł inammissibile, sia perchØ la motivazione del provvedimento impugnato, come detto, individua anche in altre condotte gli indici di pericolosità del prevenuto, sia perchØ sulla base del principio dell’autonomia di valutazione il giudice della prevenzione può usare legittimamente come fonti del giudizio di pericolosità anche fatti sottoposti alla valutazione del giudice penale su cui non ci sia ancora una decisione irrevocabile (sui limiti dell’autonoma valutazione v. Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 – 01).
Il ricorso deduce, inoltre, che in ogni caso si tratta di una condotta isolata a fronte di una espiazione irreprensibile, ma l’argomento, oltre che non essere conferente con la situazione del prevenuto che Ł accusato, e condannato con sentenza non ancora irrevocabile, per aver commesso un reato in corso di affidamento in prova, Ł inammissibile perchØ non individua alcuna violazione di legge ma si limita ad aggredire il percorso logico della motivazione.
Per le stesse ragioni Ł inammissibile anche l’ulteriore argomento del ricorso, in cui si deduce che il prevenuto non vive dei proventi del crimine, perchØ ha saltuari redditi lavorativi e vive con i genitori che provvedono in parte alle sue spese, argomento che, a sua volta, non individua una violazione di legge ma si limita ad aggredire il percorso logico della motivazione, in contrasto con la norma dell’art. 10, comma 3, sopra citata, che ammette il ricorso soltanto per violazione di legge.
2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME