Ricorso Misure di Prevenzione: Quando è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i severi limiti del ricorso per cassazione misure di prevenzione. Questa decisione offre un importante chiarimento sulla differenza tra violazione di legge, unico motivo di ricorso ammissibile, e vizio di motivazione, che invece non consente l’accesso al giudizio di legittimità se non in casi estremi. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni dietro una dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, destinatario di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno, decideva di impugnare il decreto della Corte d’Appello che aveva confermato tale misura. Il ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di motivazione. Nello specifico, sosteneva che la valutazione sull’attualità della sua pericolosità sociale fosse viziata da un’erronea indicazione dei suoi precedenti penali da parte della Corte d’Appello.
I Limiti del Ricorso per Cassazione Misure di Prevenzione
La Suprema Corte, prima di entrare nel merito del ricorso, ha richiamato un principio consolidato (ius receptum) nel nostro ordinamento. Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione è ammesso solo ed esclusivamente per violazione di legge, come stabilito dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (il cosiddetto Codice Antimafia).
Questo significa che non è possibile contestare davanti alla Cassazione l’analisi dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Sono escluse le censure relative al vizio di motivazione, come previsto dall’art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale.
L’unica eccezione si verifica quando la motivazione è talmente carente da equivalere a una violazione dell’obbligo di motivare i provvedimenti. Ciò accade solo se la motivazione è:
* Inesistente o meramente apparente;
* Priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità;
* Caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate da rendere impossibile comprendere il ragionamento del giudice.
In sostanza, non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare la pericolosità di un soggetto, ma solo di verificare se il giudice ha applicato correttamente la legge.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità. Il motivo di ricorso presentato dal soggetto era stato giudicato generico e indeterminato perché si limitava a lamentare un errore nell’indicazione dei precedenti penali, senza però documentarlo adeguatamente né specificare come tale presunto errore costituisse una violazione di legge.
Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha individuato un vizio rientrante tra quelli ammessi, ma ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della sua pericolosità sociale. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il ricorso, pertanto, non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso e consolidato. Chi intende proporre un ricorso per cassazione avverso una misura di prevenzione deve essere consapevole dei limiti stringenti imposti dalla legge. Le implicazioni pratiche sono chiare: non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, individuare uno specifico errore di diritto, una palese violazione di una norma procedurale o sostanziale.
Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o la congruità della motivazione, se non nei casi patologici di motivazione assente o totalmente illogica, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza, come in questo caso, è non solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una misura di prevenzione?
L’unico motivo ammesso dalla legge è la ‘violazione di legge’. Non è possibile contestare la valutazione dei fatti o la motivazione della decisione, a meno che quest’ultima sia completamente assente, puramente apparente o talmente illogica da non essere comprensibile.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato considerato inammissibile perché era generico e indeterminato. Il ricorrente lamentava un errore nell’indicazione dei suoi precedenti penali ma senza documentarlo, e soprattutto cercava di ottenere una nuova valutazione nel merito della sua pericolosità sociale, un’attività che non compete alla Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31060 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31060 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso propoto da: COGNOME NOME NOME NOME CERIGNOLA( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 11622 /2025
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso il decreto della Corte d’Appello di Bari che ha confermato l’applicazione nei confronti del ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, ex art. 6 e ss. D.Lgs. 159/2011;
Premesso che è ius receptum che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606, comma 1, e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo, imposto dall’art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva d requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancor quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 COGNOME, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, COGNOME, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, COGNOME e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tesi ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione al requisito dell’attualità della pericolosità sociale a causa dell’erronea indicazione dei precede penali del ricorrente- è generico per indeterminatezza perché si limita a lamentare un errore (peraltro non documentandolo) della Corte di appello, ma non individua un vizio rientrante nel novero di quelli deducibili rispetto al provvedimento di prevenzione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 luglio 2025
Il consigliere e COGNOME
Il Presidente