Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28157 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28157 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/07/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 778/2025
NOME COGNOME
CC – 11/07/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 18083/2025
NOME COGNOMENOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a Cerignola il 31/10/1978
Gallo NOMECOGNOME nato a Cerignola il 10/06/1977
COGNOME NOMECOGNOME nato a Canosa Di Puglia il 15/03/1965
COGNOME NOME COGNOME nato a Canosa Di Puglia il 17/09/1972
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 del Tribunale di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilitˆ dei ricorsi;
Con ordinanza del 27 febbraio 2025 il Tribunale di Trieste, sezione del riesame, dopo averli riuniti, ha rigettato gli appelli proposti da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso i provvedimenti con i quali il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, aveva rigettato le richieste di revoca o di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari, loro applicata per il reato di cui agli artt. 61, n. 5 e 7, 624 e 625, n. 2 e 5, cod. pen.
1.1. Più in particolare, ai ricorrenti fu inizialmente applicata la misura della custodia cautelare in carcere per essersi impossessati, di notte, di 1.523 prosciutti, sottratti introducendosi in uno stabilimento, per un valore complessivo di circa 200.000 euro.
Quindi, in sede di riesame, il Tribunale sostituiva la misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari, assistiti dal controllo elettronico e dal divieto di comunicazione.
Successivamente, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa il 4 febbraio 2025, è stato definito il processo di primo grado.
All’esito, il Tribunale di Udine, con due distinte ordinanze, acquisito il parere favorevole del Pubblico ministero, ha disatteso la richiesta art. 299 cod. proc. pen., ritenendo irrilevante il mero decorso del tempo e segnalando lÕassenza di elementi di novitˆ tali da far rivedere il giudizio sulla adeguatezza della misura cautelare, ritenuta ancora proporzionata alla gravitˆ dei fatti ed alla pena irrogata, per tutti in misura superiore ai due anni di reclusione, oltre alla multa.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce il difetto assoluto di motivazione, in quanto il Tribunale non ha valutato una serie di elementi nuovi, utili a ritenere attenuate le esigenze cautelari, ovvero il parere positivo del Pubblico ministero, la definizione del processo in primo grado con sentenza di applicazione della pena, il tempo trascorso in misura, la risalenza dei precedenti, ed infine lÕintervenuta sostituzione della misura domiciliare in favore del coimputato Matera.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
3.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale processuale (in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione.
Secondo il ricorrente è mancata ogni valutazione in ordine alla attualitˆ e concretezza delle esigenze cautelari, alla luce degli elementi di novitˆ rappresentati dal lungo periodo di detenzione, dalla definizione della propria posizione processuale con il rito negoziale e dal parere positivo del Pubblico ministero alla revoca della misura.
Inoltre, il Tribunale di Trieste non ha in alcun modo valutato un’ulteriore doglianza, relativa al carattere apparente della motivazione contenuta nel provvedimento di rigetto del giudice monocratico.
Infine, hanno proposto ricorso per cassazione anche NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
4.1. Con un unico motivo si deduce violazione della legge penale processuale in relazione agli artt. 309 e 324 cod. proc. pen., segnalando anche in questo caso una serie di elementi di ritenuta novitˆ, pretermessi dal Tribunale, come il tempo trascorso in custodia, la definizione della propria posizione processuale con il rito negoziale, il parere positivo del Pubblico ministero alla revoca della misura e lÕesclusione della recidiva.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
I ricorsi, che pongono questioni omogenee e possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili, poichŽ tendenti a sollecitare una non consentita rivalutazione delle esigenze cautelari, in presenza di una motivazione esente dai vizi denunciabili in sede di legittimitˆ.
Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicitˆ della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 2613 del 14/01/2025, Perfetti, non mass.; Sez. 4, n. 18795 del
02/03/2017, COGNOME Rv. 269884 Ð 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178 Ð 01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997 – 01).
Questo perchŽ il controllo di legittimitˆ che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonchŽ dell’assenza nella motivazione di evidenti illogicitˆ ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 Ð 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 Ð 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698 Ð 01).
Il vizio di motivazione di un’ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicitˆ, risultante dal testo del provvedimento impugnato, cos’ dovendosi delimitare lÕambito di applicazione dellÕart. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391 Ð 01).
Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimitˆ non pu˜ spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull’attendibilitˆ e la capacitˆ dimostrativa delle fonti di prova, nonchŽ sullÕesistenza e lÕintensitˆ delle esigenze cautelari.
Il controllo della Corte, quindi, non pu˜ estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giˆ esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 Ð 01).
Anche in relazione all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all’entitˆ e gravitˆ dei fatti di reato, in presenza, di motivazione adeguata, le determinazioni del giudice sfuggono al sindacato di legittimitˆ (Sez. 3, n. 3387 del 29/10/2024, Fall, non mass.; Sez. 3, n. 14 del 15/11/2023, dep. 2024, Tundis, non mass.; Sez. 4, n. 32974 del 04/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 2956 del 21/07/1992, Giardino, Rv. 191652 – 01).
SicchŽ, per quanto direttamente rileva in questa sede, esorbita i limiti propri del giudizio di legittimitˆ la valutazione della decisione sulla permanenza delle esigenze cautelari, se essa è stata espressa in una motivazione esente da errori giuridici o motivazionali (contraddittorietˆ o manifesta illogicitˆ).
2.1. Il Collegio intende inoltre ribadire che in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca – o sostituzione – di misura cautelare personale, il Tribunale deve verificare che l’ordinanza gravata sia giuridicamente
corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ci˜ in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 39749 del 09/10/2024, Startari, non mass.; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, DÕIppolito, Rv. 282292 Ð 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676 – 01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569 – 01)
2.2. La necessitˆ di allegare fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, è connessa alla formazione del c.d. giudicato cautelare, la cui conformazione è stata oggetto di una lunga elaborazione giurisprudenziale, anche attraverso lÕautorevole intervento delle Sezioni Unite: esaurite le impugnazioni previste dalla legge, vi è una preclusione endoprocessuale la cui portata è più contenuta rispetto alla cosa giudicata, poichŽ riguarda solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non pu˜ essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli giˆ presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908 Ð 01; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, COGNOME, Rv. 227359 Ð 01; Sez. U, n. 11 del 8/7/1994, COGNOME, Rv. 198213 Ð 01; Sez. 2, n. 20030 del 20/03/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 Ð 01; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, COGNOME, Rv. 273648 Ð 01).
2.3. Nel caso in esame il Tribunale, decidendo lÕappello cautelare, ha fatto ampio richiamo alla precedente ordinanza, con cui la misura di massimo rigore è stata sostituita con quella domiciliare.
Rispetto a quella valutazione, in punto di esigenze cautelari (non discutendosi in questa sede della gravitˆ indiziaria) si è registrato, nella sostanza, un unico elemento di novitˆ, rappresentato dal decorso di un ulteriore periodo di tempo in misura.
Invero, dopo aver sottolineato, infatti, la perdurante proporzionalitˆ tra pene applicate ex art. 444 cod. proc. pen. e periodo trascorso in custodia, il Tribunale ha escluso che tale scelta processuale integri un valutabile ai fini cautelari, sia perchŽ non è in discussione lÕoperativitˆ del limite di cui allÕart. 275, comma 2bis, cod. proc. pen., sia perchŽ in quella sede la gravitˆ del fatto addebitato non è stata in alcun modo ridimensionata (ad es., attraverso lÕesclusione di una aggravante o una riqualificazione ), non potendosi neppure ritenere lÕimplicita esclusione della recidiva pure invocata da alcuni ricorrenti (di cui anzi vi è espressa menzione nel provvedimento).
Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto riguarda l’analisi delle biografie penali dei ricorrenti (trattandosi di un fatto preesistente) o l’intervenuto
parere favorevole del Pubblico ministero, che è atto di una parte del processo e non elemento di fatto valutabile per apprezzare il .
Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che il parere del pubblico ministero, eventualmente favorevole all’accoglimento dell’istanza, non vincola il giudice, che resta libero di decidere anche circa la sostituzione della misura cautelare in atto, indicandone le ragioni secondo gli ordinari criteri che presiedono all’obbligo della motivazione (Sez. 2, n. 3131 del 01/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 8860 del 06/12/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 224221 Ð 01; Sez. 1, n. 2668 del 07/06/1991, Moloria, Rv. 188077 Ð 01).
Non giova ai ricorrenti, come pure rilevato dal Tribunale (p. 4), il diverso trattamento cautelare applicato al coimputato NOME COGNOME
Costituisce il principio per cui il “fatto nuovo” non pu˜ consistere nella mera decisione cautelare favorevole assunta nei confronti di un coindagato (Sez. 2, n. 23699 del 14/07/2020, Rubbio, non mass.; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, COGNOME, Rv. 268634 Ð 01; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763 – 01).
Questo perchŽ la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati è autonoma, dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella di cui alla lett. c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entitˆ del contributo materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell’illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalitˆ del singolo, di tal che del tutto giustificata pu˜ essere l’adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286363 Ð 01; Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 Ð 02; Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, COGNOME, Rv. 271056 – 01).
Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, sottolineando che la sostituzione, in favore del coimputato Matera, della misura domiciliare con lÕobbligo di presentazione, è stata giustificata in relazione a profili esclusivamente personali, legati, cioè, ai suoi precedenti penali e giudiziari; provvedimento la cui adozione, quindi, non si riflette in alcun modo in favore degli odierni ricorrenti.
Quanto poi al decorso del tempo dallÕinizio dellÕesecuzione della misura, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo come fattore di attenuazione ai fini dell’eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286207 Ð 01; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273139 Ð 01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, COGNOME, Rv. 255832 Ð 01).
Quanto, infine, al vizio del provvedimento impugnato, il quale non avrebbe preso atto del carattere apparente della motivazione resa sullÕistanza originaria (poichŽ indistintamente riferita a tutti gli imputati), il Collegio rileva come il Tribunale ha deciso lÕistanza art. 299 cod. proc. pen. con una motivazione, incentrata sulla assenza, per tutti gli imputati, un valutabile ai fini cautelari.
Va in ogni caso sottolineato che il Tribunale del riesame, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, non pu˜, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 3, n. 42470 del 01/10/2024, Isgr˜, Rv. 287140 Ð 01, con riferimento allÕappello art. 322cod. proc. pen.; Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284165 Ð 01).
Stante lÕinammissibilitˆ dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, 11 luglio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME