Ricorso Inammissibile: Quando un Presunto Vizio Processuale Non Basta
L’esito di un processo penale può essere contestato attraverso vari mezzi di impugnazione, ma è fondamentale che questi si basino su motivi solidi e giuridicamente rilevanti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo non riesca a modificare una condanna, ma comporti anche ulteriori conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso in esame riguarda una condanna per falsità ideologica e un motivo di ricorso basato su un presunto vizio della procedura.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata dal Tribunale di Benevento per il reato di falsità ideologica in atto pubblico (ai sensi dell’art. 483 del codice penale e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000), decideva di impugnare la sentenza direttamente davanti alla Corte di Cassazione. L’unico motivo a sostegno del ricorso era di natura prettamente processuale: la difesa sosteneva la mancanza del “corpo del reato”, ovvero della dichiarazione falsa oggetto del processo, all’interno del fascicolo del dibattimento. Secondo il ricorrente, tale assenza avrebbe costituito un vizio insanabile, tale da compromettere la validità dell’intero giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna del Tribunale è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Sentenza: il duplice ragionamento sul vizio processuale
La Corte ha basato la sua decisione su un duplice e chiaro ragionamento, smontando pezzo per pezzo la tesi difensiva. In primo luogo, i giudici hanno affrontato la questione da un punto di vista generale e astratto. Hanno specificato che la presunta mancanza del corpo del reato dal fascicolo processuale non costituisce, di per sé, un vizio in grado di determinare l’invalidità del procedimento. Esistono infatti altri modi per provare l’esistenza del reato e la sua attribuibilità all’imputato, e non è detto che l’assenza fisica del documento precluda la formazione del convincimento del giudice.
In secondo luogo, la Corte è scesa nel concreto, verificando la situazione specifica del caso in esame. E qui la tesi difensiva è crollata definitivamente: i giudici hanno accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la dichiarazione falsa si trovava regolarmente inserita nel fascicolo processuale. Il motivo di ricorso, quindi, non era solo infondato in diritto, ma anche smentito dai fatti documentali. Questa doppia motivazione ha reso inevitabile la dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso per cassazione deve fondarsi su vizi concreti e rilevanti, capaci di incidere sulla legittimità della decisione impugnata. Sollevare questioni procedurali infondate o, peggio, basate su presupposti di fatto errati, espone il ricorrente al rischio non solo di vedere confermata la propria condanna, ma anche di subire ulteriori sanzioni pecuniarie. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione dei presupposti del ricorso prima di adire la Suprema Corte, evitando impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose che non hanno alcuna possibilità di accoglimento.
Cosa succede se si sostiene che la prova principale del reato manca dal fascicolo?
Secondo la Corte di Cassazione, la sola assenza del ‘corpo del reato’ (ad esempio, il documento falso) dal fascicolo non è di per sé un vizio che invalida il processo. La prova del reato può essere raggiunta anche attraverso altri elementi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due ragioni concorrenti: in primo luogo, il motivo sollevato non era idoneo a causare un’invalidità processuale; in secondo luogo, e in modo decisivo, la Corte ha verificato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il documento falso era effettivamente presente nel fascicolo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, condanna il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2664 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2664 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERCOLA il 06/03/1970
avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di BENEVENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME propone ricorso immediato avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che l’ha ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt483 cod. pen. e art. 76 d. P.R. n. 445 del 2000;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza del corpo del reato all’interno del fascicolo del dibattimento, è inammissibile per varie concorrenti ragioni: in astratto, non si tratterebbe di vizio suscettibile di determinare alcuna invalidità processuale, in concreto, nel fascicolo si trova inserita la dichiarazione falsa per cui è processo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024