Ricorso Inammissibile: Quando il Vizio di Motivazione Non Basta
Nel complesso panorama della procedura penale, la corretta formulazione dei motivi di impugnazione è un passaggio cruciale per la tutela dei diritti. Un errore in questa fase può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a un riesame della decisione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, specificando i limiti dei motivi di ricorso nell’ambito delle misure di prevenzione.
Il Caso: Richiesta di Revoca di una Misura di Prevenzione
La vicenda trae origine dalla richiesta di un soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di ottenere una revoca o una modifica migliorativa (in melius) di tale misura. La sua istanza, presentata mentre era pendente l’appello, veniva rigettata dalla Corte d’Appello di Napoli.
Contro questa decisione, il soggetto proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione del provvedimento della Corte territoriale. Sostanzialmente, lamentava che i giudici d’appello non avessero adeguatamente spiegato le ragioni del loro rigetto.
I Limiti dell’Impugnazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha immediatamente stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede in una regola procedurale specifica: nel procedimento di riesame delle misure di prevenzione, il vizio di motivazione non è un motivo di ricorso consentito.
Gli Ermellini hanno richiamato un loro precedente consolidato (Sez. 2, n. 20968 del 2020), ribadendo che l’impugnazione in Cassazione per questa particolare materia è limitata a specifici vizi di legittimità, tra cui non rientra la semplice censura sulla logicità o completezza della motivazione del giudice di merito. Denunciare un difetto nella spiegazione della decisione, quindi, si rivela uno strumento non idoneo e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione in modo netto e conciso. La scelta del legislatore di limitare i motivi di ricorso in questo ambito non è casuale, ma risponde a esigenze di celerità e di specificità del procedimento di prevenzione. Consentire un sindacato ampio sulla motivazione aprirebbe le porte a un terzo grado di giudizio di merito, snaturando la funzione della Cassazione, che è quella di giudice della legittimità (cioè della corretta applicazione della legge) e non del fatto.
La palese infondatezza del motivo ha portato la Corte a ravvisare profili di colpa nel comportamento del ricorrente. L’evidente inammissibilità dell’impugnazione, basata su un principio giurisprudenziale consolidato, ha comportato non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva serve come deterrente contro la proposizione di ricorsi temerari che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito per i difensori e i loro assistiti. Evidenzia in modo inequivocabile che non tutti i difetti di un provvedimento possono essere fatti valere in Cassazione. È fondamentale conoscere i limiti specifici previsti per ogni tipo di procedimento. Nel caso delle misure di prevenzione, tentare la via del ricorso basandosi unicamente sul vizio di motivazione è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione riafferma il rigore formale richiesto dalla legge e la necessità di presentare impugnazioni fondate su motivi legalmente ammessi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era il vizio di motivazione, un presupposto non consentito dalla legge per impugnare in Cassazione i provvedimenti in materia di modifica o revoca delle misure di prevenzione.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso inammissibile in questo caso?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
È sempre possibile contestare la motivazione di un provvedimento in Cassazione?
No. Come dimostra questa ordinanza, la possibilità di denunciare un vizio di motivazione dipende dal tipo di procedimento. In alcuni ambiti, come quello relativo alle misure di prevenzione esaminato nel caso di specie, la legge limita i motivi di ricorso e può escludere questa specifica censura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21344 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Napoli ne ha rigettato la richiesta (presentata nella pendenza del gravame) di revoca o modifica in melius della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a lui applicata (art. 11 d. Igs. N. 159 del 2011);
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso ha denunciato il vizio di motivazione, non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. di euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso il 28/02/2024.