Vendita di CD Contraffatti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da un individuo condannato per la vendita di supporti audiovisivi contraffatti e ricettazione. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere perché non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte e quali sono i limiti imposti dalla procedura penale.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per aver messo in vendita su una bancarella numerosi CD e DVD illecitamente duplicati, privi del contrassegno SIAE e con copertine fotocopiate. I reati contestati erano la violazione della legge sul diritto d’autore (art. 171-ter L. 633/1941) e la ricettazione (art. 648 c.p.).
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Violazione di legge sulla responsabilità per la vendita del materiale contraffatto: si contestava la fondatezza dell’affermazione di responsabilità per la messa in commercio dei supporti audiovisivi.
2. Errata qualificazione del reato di ricettazione: si sosteneva che la Corte d’Appello avesse sbagliato nel definire il reato presupposto.
3. Mancata applicazione della causa di non punibilità: si lamentava il diniego dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su principi procedurali consolidati e di fondamentale importanza per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che il ricorrente, con i primi due motivi, non stava denunciando un errore di diritto, ma stava di fatto tentando di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove e delle circostanze fattuali, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e congrua, basata sulle prove raccolte, che non poteva essere messa in discussione.
Per quanto riguarda il reato di ricettazione, i giudici hanno confermato la correttezza della sentenza impugnata, specificando che il reato presupposto non era il furto, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, bensì l’illecita duplicazione del materiale audiovisivo.
Infine, il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per una ragione puramente procedurale: la questione della non punibilità per particolare tenuità del fatto non era mai stata sollevata nel giudizio d’appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di presentare in Cassazione motivi non dedotti in precedenza.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento destinato a controllare la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse censure di fatto già respinte dai giudici di merito, o introduce doglianze nuove, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità. La conseguenza per il ricorrente non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come in questo caso, quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente cercava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Inoltre, uno dei motivi di ricorso (la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) non era stato presentato nel precedente grado di giudizio.
Qual è il reato presupposto per la ricettazione nel caso di vendita di CD e DVD contraffatti?
Secondo l’ordinanza, il reato presupposto alla ricettazione non è il furto, ma l’illecita duplicazione dei supporti audiovisivi, ovvero la violazione della legge sul diritto d’autore.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No. La Corte ha stabilito che un motivo di ricorso non dedotto in appello non può essere presentato per la prima volta in Cassazione. Tale motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7119 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 08/02/1967
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agl artt.171 ter L.633/1941 e 648 cod. pen., deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per il re messa in vendita di supporti audiovisivi illecitamente duplicati, con il secondo, in o all’affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione e, con il terzo, in ordine a di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate al Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuo lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimi doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tu congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; com tale, quindi, non censurabile.
Con riferimento all’affermazione della responsabilità per i due reati in contestazione (p due motivi di ricorso), la Corte territoriale, con motivazione logica ed esente da vizi, ha affe che il ricorrente è stato sorpreso sulla via pubblica all’atto di vendere, esponendo la merce una bancarella, numerosi Cd e DVD privi di contrassegno SIAE e con copertina fotocopiata. Anche in relazione al reato di ricettazione, il giudice ha evidenziato che la merce esposta costituita da materiali audiovisivi illecitamente duplicati, e che il reato presupposto nel c disamina è costituito dall’illecita duplicazione di tale materiale e non dal furto, come a dal ricorrente.
Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza impugnat la terza censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la complete della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudic secondo grado la doglianza in disamina. Quest’ultima è pertanto inammissibile, a norma dell’art 606 comma, 3 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore Il Presidente Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024