Ricorso Inammissibile: la Cassazione sui Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, delineando i confini tra il giudizio di legittimità e quello di merito. Con la decisione del 19 marzo 2024, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per rapina aggravata, confermando la sentenza della Corte d’Appello. Questo caso ci permette di analizzare due principi fondamentali del diritto penale e processuale: la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena e la valutazione della prova dichiarativa, in particolare quella della persona offesa.
I Fatti di Causa e i Motivi del Ricorso
Un soggetto, condannato nei primi due gradi di giudizio per rapina aggravata, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. Il primo contestava un’erronea applicazione della legge penale riguardo la quantificazione della pena pecuniaria, ritenuta illegale. Il secondo motivo, invece, mirava a smontare l’attendibilità delle individuazioni fotografiche effettuate dalla persona offesa, considerate elemento chiave per la sua condanna.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per entrambi i motivi sollevati, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su argomentazioni solide che riaffermano principi consolidati nella giurisprudenza.
La Discrezionalità nella Commisurazione della Pena
Riguardo al primo motivo, la Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. Nel caso specifico, la pena era già stata ridotta in appello, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti, con una motivazione ritenuta congrua e adeguata. Pertanto, la doglianza è stata giudicata manifestamente infondata.
La Valutazione della Prova e la Genericità del Motivo di Ricorso
Sul secondo punto, la Corte ha qualificato il motivo come indeducibile, in quanto si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto, ma deve evidenziare vizi di legittimità, come un errore di diritto o un difetto di motivazione logica e non contraddittoria. La Corte ha sottolineato che i riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa, al pari di ogni altra prova dichiarativa, sono pienamente utilizzabili se sottoposti a un rigoroso vaglio di attendibilità da parte del giudice di merito. La valutazione della credibilità della persona offesa è una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, la motivazione del giudice è priva di ‘manifeste contraddizioni’.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si basano su due pilastri. In primo luogo, il rispetto per la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove e nella quantificazione della pena, a patto che tale potere sia esercitato con una motivazione logica, coerente e conforme alla legge. In secondo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. L’appello alla Corte Suprema non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma deve concentrarsi sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla coerenza logica del percorso argomentativo seguito dai giudici dei gradi precedenti. La mera ripetizione di doglianze già esaminate rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un importante monito per la difesa: per accedere al giudizio di legittimità è necessario formulare critiche precise e pertinenti alla sentenza impugnata, evidenziando specifici vizi di legge o di motivazione. Contestare genericamente l’apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove, come l’attendibilità di un testimone, senza individuare un’illogicità manifesta nel ragionamento del giudice, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione rafforza la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legalità e non dei fatti, garantendo efficienza e certezza al sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non specifici, o si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza sollevare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
La testimonianza della vittima basata su un riconoscimento fotografico è una prova valida per una condanna?
Sì, secondo la Corte può essere posta a fondamento di un giudizio di responsabilità penale. Come ogni prova dichiarativa, deve però essere sottoposta a un rigoroso vaglio di attendibilità e credibilità da parte dei giudici di merito, la cui valutazione non è sindacabile in Cassazione se non in presenza di vizi logici manifesti.
In che misura il giudice può decidere l’entità della pena?
Il giudice ha un potere discrezionale nella graduazione della pena, ma deve esercitarlo seguendo i criteri fissati dalla legge (artt. 132 e 133 del codice penale), bilanciando le circostanze aggravanti e attenuanti e fornendo una motivazione adeguata per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18951 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a SANT’ELPIDIO A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l’inosservanza ed erronea applicazione di l ovvero l’illegalità della pena pecuniaria è manifestamente infondato perché secondo l’indirizzo conso della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle dimin previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discr del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli .artt. 132 e 133 co
che, nello specifico, il vizio lamentato dalla difesa non trova riscontro, dal momento che determinata dalla Corte territoriale con riferimento al reato di rapina aggravata, determinata nell di anni 1 di reclusione ed euro 336 di multa, risulta comunque ridotta, essendo state valu circostanze attenuanti ex art. 62-bis prevalenti rispetto alle circostanze di segno opposto, con one argomentativo adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti deci rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata);
osservato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta vizio di legge e difetto della mot in relazione alla valorizzazione delle individuazioni fotografiche effettuate dalla persona relazione a tutti i fatti contestati all’odierno ricorrente, è indeducibile, perché fondato su risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi d di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omet assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che nel caso di specie, come emerge dalle pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, la Corte territo ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legi ordine all’utilizzabilità dei riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa, che, altra prova di natura dichiarativa, possono certamente essere posti a base del giudizio di responsabilità, purché sottoposti ad un rigoroso vaglio di attendibilità da parte dei giudici di che , in ogni caso, «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rapprese questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal (nel caso di specie privo di ogni vizio di illogicità) e non può essere rivalutata in sede di legi che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07 Bell’Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostan tutto assente nel caso di specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorren pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Conigliere Es nsore COGNOME Il Presi ente