Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’occasione per ridiscutere l’intera vicenda. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile in un caso di spaccio di stupefacenti e spiegando perché la valutazione delle prove appartiene esclusivamente ai giudici di merito.
Il Caso: Dalla Condanna per Spaccio al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due persone per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero la detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. La Corte d’Appello aveva confermato la loro colpevolezza basandosi su una serie di elementi probatori emersi durante il processo.
Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolandolo su due motivi principali:
1. Errata qualificazione del fatto: Sostenevano che la droga rinvenuta fosse destinata esclusivamente a un uso personale, essendo entrambi consumatori assidui, e non alla vendita a terzi.
2. Eccessività della pena: Lamentavano un trattamento sanzionatorio troppo severo, anche in relazione al bilanciamento delle circostanze e alla contestazione della recidiva solo a uno dei due.
La Valutazione della Prova e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di valutare le prove e ricostruire i fatti. La Corte di Cassazione, invece, interviene solo per correggere eventuali errori di diritto, come un’errata interpretazione di una norma o un vizio logico palese nella motivazione della sentenza.
I motivi presentati dagli imputati non rientravano nel numerus clausus (numero chiuso) delle censure ammesse in sede di legittimità. Essi, infatti, chiedevano alla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, un’operazione che le è preclusa.
Le motivazioni
La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione “congrua, esauriente ed idonea” per giustificare la condanna per spaccio. I giudici di merito avevano logicamente dedotto la finalità di vendita da una serie di indizi precisi e concordanti:
* Diversità delle sostanze: Il rinvenimento di differenti tipologie di droga.
* Quantità: Un quantitativo di stupefacente ritenuto non compatibile con il solo uso personale.
* Occultamento: Le modalità con cui la droga era stata nascosta, sia in un veicolo che nell’abitazione.
* Confezionamento: La suddivisione della sostanza in involucri di diversa consistenza, tipica preparazione per la vendita al dettaglio.
Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto insindacabile la determinazione della pena, poiché la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la sua decisione facendo riferimento alla pluralità di involucri e ai precedenti penali specifici di entrambi gli imputati.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la conferma definitiva della condanna. Inoltre, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, non ravvisando un’assenza di colpa nel proporre un’impugnazione palesemente infondata, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma con forza che il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi proposti non riguardavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione.
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga fosse destinata allo spaccio e non all’uso personale?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione su una serie di elementi concordanti: la diversità delle tipologie di sostanze, la quantità detenuta, le modalità di occultamento (in un veicolo e in casa) e, soprattutto, la suddivisione in involucri di diversa consistenza, tipica della preparazione per la vendita.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16811 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16811 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale i ricorrenti sono stati condannati per il reato di cui all comma 5, d.P.R. 309/1990.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la destinazione a un uso personale dell stupefacente rinvenuto, in luogo della destinazione a terzi, in quanto entrambi ne son consumatori assidui, e con il secondo motivo, deducono violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, anche in ragione del giudizio di bilanciament delle circostanze eterogenee e della contestazione a solo carico del COGNOME della recid specifica infraquinquennale.
I ricorsi sono basati su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insinda in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla diversità di tipo sostanze e dalla quantità di stupefacente, detenuta ed occultata sia nel veicolo ch nell’abitazione, nonché dalle modalità di conservazione e di suddivisione in involucri di dive consistenza. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esa tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamin completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profil della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in ter contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio son insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel confermare integralmente il trattam sanzionatorio determinato dal primo giudice, al rinvenimento di una pluralità di involucri, personalità degli imputati, entrambi gravati da precedenti specifici.
rilevato che, stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
f ll consigliere estensore
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Il Presidente