Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare le Prove
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un organo di legittimità. Questo caso chiarisce i limiti entro cui un imputato può contestare una sentenza di condanna, specialmente quando le prove appaiono schiaccianti. L’esito è stato un ricorso inammissibile, una decisione che consolida l’interpretazione dei poteri della Suprema Corte.
Il Caso in Analisi: Impronte Digitali e Precedenti Penali
I fatti alla base della vicenda riguardano la condanna di un individuo a seguito del ritrovamento di un’arma, proiettili e munizioni. Questi oggetti erano stati abilmente occultati all’interno di una vaschetta per alimenti. L’elemento probatorio decisivo, che ha portato alla condanna nei primi due gradi di giudizio, è stato il rinvenimento di un’impronta digitale sulla vaschetta, attribuita con certezza all’imputato. A questo si aggiungeva la prova del suo libero accesso al luogo dove il contenitore era stato nascosto.
Nonostante le prove, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione da parte della Corte
Il ricorrente ha tentato di smontare l’impianto accusatorio basando il suo appello su due punti: la presunta illogicità della motivazione della sentenza di condanna e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Primo Motivo: La Richiesta di una Nuova Lettura delle Prove
L’imputato ha sostenuto che la Corte d’Appello avesse errato nell’interpretare le prove, chiedendo di fatto alla Cassazione una “lettura alternativa del compendio probatorio”. In pratica, ha contestato il valore attribuito alla sua impronta digitale e agli altri elementi, proponendo una ricostruzione dei fatti a lui più favorevole. Questa strategia, tuttavia, si scontra con i limiti strutturali del giudizio di legittimità.
Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo di ricorso riguardava la decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, tale diniego non era stato adeguatamente motivato. Le attenuanti generiche sono uno strumento che permette al giudice di ridurre la pena tenendo conto di aspetti positivi legati al reo o al fatto, non previsti specificamente come attenuanti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici supremi hanno chiarito che sollecitare una nuova valutazione delle prove, sovrapponendola a quella logica e coerente dei giudici di merito, non è consentito in sede di legittimità. La condanna era fondata su elementi chiari e convincenti: l’impronta, l’accesso al luogo del nascondiglio e l’irrilevanza delle testimonianze a discarico. Pertanto, il motivo è stato considerato un tentativo mascherato di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, inammissibile in Cassazione.
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti. La motivazione era solida e basata su due pilastri: l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato e, soprattutto, la presenza di un grave precedente penale per violazione dell’art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso). Questo precedente è stato considerato un elemento ostativo al riconoscimento di qualsiasi beneficio.
Conclusioni: Limiti al Giudizio di Legittimità e Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza è un’importante lezione sui confini del processo penale. La Corte di Cassazione non è un “super-giudice” che può rimettere in discussione ogni dettaglio fattuale. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il controllo sulla logicità delle motivazioni. Un ricorso inammissibile come questo dimostra che, in assenza di vizi di legge o di motivazioni manifestamente illogiche, le valutazioni probatorie dei giudici di merito sono definitive. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come un’impronta digitale, per dimostrare la propria innocenza?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente, non condurre una nuova valutazione dei fatti. La richiesta di una “lettura alternativa” del materiale probatorio rende il ricorso inammissibile.
Perché al ricorrente non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate per due ragioni principali: la mancanza di elementi positivi a favore dell’imputato e la presenza di un grave precedente penale per violazione dell’art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), ritenuto ostativo dalla Corte d’Appello.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8716 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8716 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARIANOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che entrambi i motivi posti da NOME COGNOME a sostengo dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
Il primo motivo, per quanto denunci il vizio di violazione di legge e quello di illogicità della motivazione, si risolve nella non consentita sollecitazione di una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito.
L’accertamento di responsabilità è stato convincentemente fondato:
sul rinvenimento di una impronta, riconducibile con certezza, all’odierno ricorrente nella vaschetta per alimenti all’interno della quale erano custoditi la pistola, i proiettili e le munizioni analiticamente descritti nei capi di imputazione;
sul libero accesso, sempre da parte di COGNOME, nel luogo dove era stato abilmente occultato il contenitore;
sul carattere non decisivo déjle dichiarazioni rese dal testimone a discarico.
Il secondo motivo deduce censure generiche e, comunque, riproduttive di rilievi già disattesi con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili dalla sentenza impugnata.
La Corte di appello, con congrua motivazione, ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancata acquisizione di elementi positivi e il grave precedente penale dell’imputato per violazione d dell’art. 416-bis cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.