Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Riesaminare le Prove
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul funzionamento del sistema giudiziario italiano, chiarendo i limiti del giudizio di legittimità. Un caso di frode diventa l’occasione per ribadire perché un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito. Analizziamo come la Corte ha affrontato le contestazioni su prove decisive come il riconoscimento fotografico e la valutazione del danno.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. La responsabilità dell’imputato era stata affermata nei primi due gradi di giudizio, anche sulla base di un riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini preliminari. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando le argomentazioni difensive. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: l’inidoneità probatoria del riconoscimento fotografico e il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per ragioni procedurali che toccano il cuore della funzione della Cassazione.
La Prova del Riconoscimento Fotografico e il ricorso inammissibile
Il primo motivo di doglianza riguardava la validità e l’efficacia del riconoscimento fotografico come prova. La difesa sosteneva un vizio di motivazione, lamentando che tale elemento non fosse sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza.
La Corte di Cassazione ha respinto questa argomentazione, chiarendo che il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione delle prove. Se il giudice di merito (in questo caso la Corte d’Appello) ha fornito una motivazione logica, completa e non contraddittoria per ritenere affidabile quella prova, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione. L’appello si configurava, quindi, come un tentativo di ottenere una rilettura dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Di qui, la dichiarazione di inammissibilità del motivo.
La Circostanza Attenuante del Danno di Lieve Entità
Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
La valutazione sulla gravità del danno è un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito. La Corte d’Appello aveva escluso l’attenuante con una motivazione coerente con le risultanze processuali, ritenendo che il danno non fosse così modesto. Poiché questa valutazione era immune da vizi logici o giuridici, non poteva essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti e a valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di assicurare la corretta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché di verificare la logicità della motivazione delle sentenze impugnate.
In questo caso, l’appellante non ha evidenziato un errore di diritto o un’illogicità manifesta nel ragionamento della Corte d’Appello. Al contrario, ha proposto argomentazioni generiche che miravano a una diversa e più favorevole interpretazione del materiale probatorio. Come stabilito da una consolidata giurisprudenza citata nell’ordinanza, un simile approccio è inammissibile perché trasformerebbe la Cassazione in un terzo grado di giudizio nel merito, snaturandone la funzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento riafferma con forza che il ricorso in Cassazione deve basarsi su critiche precise alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, non su un generico dissenso rispetto all’esito del giudizio di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rappresenta un monito per chi intende adire la Suprema Corte: l’appello deve essere uno strumento per far valere vizi di legittimità, non per tentare una nuova, e non consentita, valutazione dei fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come un riconoscimento fotografico?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito se la motivazione della sentenza impugnata è logica e giuridicamente corretta. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti tendevano a una nuova valutazione delle prove e del merito della vicenda (come l’affidabilità di un riconoscimento fotografico e l’entità del danno), attività che è preclusa in sede di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32091 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32091 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME nato a ROMA il 05/07/1964
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione alla idoneità probatoria del riconoscimento fotografico posto a fondamento dell’accertamento della responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. non è consentito dalla legge, attesa la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito in presenza di argomentazioni generiche che non si confrontano con la motivazione al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 27510001, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e dei principi di diritto enunciati da questa Corte, evidenziando correttamente l’idoneità probatoria con riferimento alla circostanza in concreto del riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini preliminari;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 luglio 2025.