Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42028 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 9 I. n. 1423 del 1956;
letta la memoria difensiva, con la quale la difesa, nell’argomentare ulteriormente in ordine ai motivi proposti, chiede la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione;
considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta l’illogicità della motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità, secondo il ricorrente in assenza di prova, e sulla base di un solo equivoco indizio, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di pro estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito: la Corte cagliaritana ha infatti analizzato le doglianze difensive fornendo una motivazione congrua e logicamente argomentata (pag. 8), fondata sulle dichiarazioni del Lgt Genitori nonché su quelle rese dal medesimo COGNOME in sede di esame dibattimentale;
osservato, quanto al secondo motivo, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile – nel giudizio di legittimità – la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata in sede di gravame, allorquando le ragioni poste a fondamento della decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all’interno dell’apparato motivazionale complessivamente considerato (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO);
rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere indicato con esattezza i motivi di gravame, tra i quali quello relativo alla richiesta di applicazione del circostanze innominate, lo ha implicitamente disatteso, dal momento che, dopo aver espressamente osservato (pag. 9) che entrambe le censure mosse in punto trattamento sanzionatorio erano da rigettare, nel respingere il motivo relativo alla recidiva, ha evidenziato l’esistenza di un precedente specifico molto recente, tale da connotare di particolare gravità i fatti, disvelando I -evidente refrattarietà del COGNOME all’osservanza delle disposizioni dell’autorità giudiziaria”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.