Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta un ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso riguarda un imputato condannato per furto aggravato, la cui difesa ha tentato di smontare la sentenza di secondo grado basandosi su una presunta errata valutazione delle prove e sul diniego di pene alternative al carcere. La Corte Suprema, tuttavia, ha respinto seccamente le argomentazioni, confermando la condanna e fornendo importanti principi sulla redazione dei ricorsi.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato in concorso. La Corte d’Appello di Genova aveva parzialmente riformato la prima sentenza, riducendo l’entità della pena. Nonostante ciò, la difesa ha deciso di presentare ricorso per cassazione, articolando due principali motivi di doglianza nel tentativo di annullare la condanna.
I Motivi del Ricorso: Prova Indiziaria e Pene Sostitutive
Il ricorso si fondava su due pilastri:
1. Violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria: La difesa sosteneva che la condanna fosse basata su un’analisi delle prove (nello specifico, prove indiziarie) illogica e non conforme all’art. 192, comma 2, del codice di procedura penale. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d’Appello era generica e non superava il principio del ‘oltre ogni ragionevole dubbio’.
2. Rigetto della richiesta di pene sostitutive: Si lamentava il mancato accoglimento della richiesta di sostituire la pena detentiva con sanzioni alternative, ritenendo ingiustificata la prognosi negativa espressa dai giudici di merito sulla futura condotta dell’imputato.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile bollando entrambi i motivi come manifestamente infondati e generici. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato che le critiche mosse dalla difesa erano esplorative e congetturali, finalizzate a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. Questo, però, è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Cassazione, il cui ruolo è limitato a verificare la logicità e coerenza della motivazione, non a sostituirla con una propria. La violazione della regola dell’ ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ può essere fatta valere solo se si traduce in una illogicità manifesta e decisiva della sentenza, cosa non riscontrata nel caso di specie.
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero correttamente motivato il diniego delle pene sostitutive, collegando la prognosi negativa a elementi specifici e spiegando perché tali elementi ostacolassero l’adempimento delle prescrizioni legate a una pena alternativa.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema riaffermano principi consolidati. In primo luogo, un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito o a sollecitare una lettura alternativa delle prove. Deve, invece, individuare un vizio specifico nella motivazione della sentenza impugnata, come una contraddizione palese o una manifesta illogicità. In assenza di tali vizi, il giudizio dei tribunali inferiori, basato sulla valutazione diretta delle fonti di prova, resta insindacabile.
In secondo luogo, la Corte ribadisce che il diniego di un beneficio come le pene sostitutive, sebbene debba essere motivato, si basa su una valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione è censurabile in Cassazione solo se la motivazione è assente, puramente apparente o palesemente illogica rispetto ai criteri di legge, come quelli indicati nell’art. 58 della L. 689/1981. Nel caso in esame, la motivazione era presente e adeguata.
Conclusioni
L’ordinanza si pone come un monito per la redazione dei ricorsi per cassazione. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per avere successo, un ricorso deve essere chirurgico, evidenziando vizi di legittimità chiari e decisivi, senza mai sconfinare in una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti. La decisione conferma la linea rigorosa della Suprema Corte nel delimitare il proprio campo d’azione, preservando la sua funzione di garante della corretta applicazione del diritto.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando non individua uno specifico vizio di logicità o di violazione di legge nella sentenza impugnata, ma si limita a criticare la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito o a proporre una lettura alternativa dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove?
No, la Corte di Cassazione non ha il potere di valutare autonomamente le fonti di prova o di sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici di merito. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non contraddittoria, non riesaminare i fatti del processo.
Cosa deve specificare un giudice quando nega la concessione di pene sostitutive al carcere?
Il giudice non può limitarsi a indicare un fattore ostativo (es. precedenti penali), ma deve correlare tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva richiesta, fornendo un’adeguata motivazione sul perché quel fattore specifico incida negativamente sulla probabilità che l’imputato rispetti le prescrizioni della pena alternativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26359 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 13/06/2024
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Leivi il 20 gennaio 2021), rideterminando la pena inflittagli;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
che con memoria depositata in data 5 giugno 2024 – e, quindi, tardivamente, atteso che l’art. 611 cod. proc. pen. stabilisce che le memorie difensive devono essere depositate entro il termine di quindici giorni liberi dalla data d’udienza – ha meglio lumeggiato le ragioni di cen articolate con il ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione da violazione dei criteri d valutazione della prova indiziaria di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è generi manifestamente infondato e non consentito nel giudizio di legittimità, posto: I.) che nulla è st addotto di decisivo e inopinabile, neppure in questa sede, per contrastare il giudizio responsabilità dell’imputato conformemente rassegnato dai giudici di merito, i quali hanno interpretato gli elementi di prova a disposizione in maniera non manifestamente illogica (cfr pag. 4 della sentenza impugnata), risultando di contro le deduzioni difensive congetturali ed esplorative; II.) che in Cassazione la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio può essere fat valere solo ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazi della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108); III.) che le deduzioni difensiv per come formulate, risultano unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. U, 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il secondo motivo, che lamenta il rigetto della richiesta di sostituzione della pen detentiva con le pene sostitutive, è manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale con la motivazione rassegnata alla pagina 1 della sentenza impugnata – fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudic di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sosti ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa inerisconci (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295), come si è verificato nel caso al vaglio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente