Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3460 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3460 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 marzo 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 28 maggio 2024, con la quale NOME veniva condanNOME per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 e 80 comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sub capo A e sub capo B), rideterminava la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con la quella temporanea per la durata di anni cinque, revocando la sanzione accessoria e la misura di sicurezza e confermando nel resto.
Avverso tale sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, non avendo la Corte di merito adeguatamente motivato in modo autonomo gli elementi posti a base della pronuncia di responsabilità penale.
In particolare, la Corte avrebbe fondato il proprio giudizio di colpevolezza sulla base di presunti contatti tra l’imputato e COGNOME NOME– dei quali, secondo la difesa, neanche i “vari OPC” avrebbero evidenziato movimenti o colloqui riconducenti ad un traffico di sostanze stupefacenti – e sulle intercettazioni telefoniche e sulla perizia che ha concluso per l’attribuibilità della voce al COGNOME, sposando la tesi del perito senza offrire argomenti logico- giuridici adeguati.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ‘relazione all’aumento di pena operato ai sensi dell’art. 81 cod. pen., aumento che andava contenuto ulteriormente per il capo B).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è articolato in motivi non consentii in sede di legittimità o manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso, sotto l’apparente veste del vizio di violazione di legge e di motivazione, è riproduttivo di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso e, inoltre, si risolvono in una critica alla valutazion del compendio probatorio operata dai giudici di merito, sollecitando una rilettura delle risultanze processuali inammissibile in questa sede di legittimità.
1.1. La Corte territoriale ha fornito una motivazione logica e coerente, immune da vizi manifesti, dimostrando di aver dedicato un’ampia ed approfondita analisi
ella complessa ed articolata operazione investigativa originante il procedimento e di avere considerato il complessivo quadro probatorio al fine di confrontarsi, ed infine escluderla, con la richiesta assolutoria formulata dalla difesa.
Al riguardo si evidenzia che dalla motivazione della sentenza risultano ben descritti gli elementi probatori sui quali si è fondato il giudizio di colpevolezza del NOME: i servizi di OPC, l’analisi dei segnali satellitari e dei tabulati telefonici non so dei concorrenti nel reato ma anche dello stesso imputato.
Il coinvolgimento di NOME era emerso proprio nel corso dei servizi di osservazione che avevano permesso di registrati i contatti tra NOME e il ricorrente.
Il posizionamento di un GPS sul furgone adibito a mezzo per gli affari illeciti aveva consentito di accertare che i viaggi “in giornata” in Calabria di NOME avevano quale “meta finale” il residence ove NOME risultava avere il domicilio mentre i servizi di osservazione avevano rilevato gli incontri fra NOME e NOME.
L’arresto di COGNOME avvenuto il 12/3/2021, avendo determiNOME il sequestro di kg. 14,790 di cocaina, aveva fugato ogni dubbio sull’oggetto dei ripetuti viaggi che l’uomo aveva fatto in Calabria ritornando nel corso della stessa giornata a Roma.
1.2. La sentenza di merito dimostra di essersi confrontata con le deduzioni difensive anche con riguardo all’assenza di riscontri nelle intercettazioni yt, 01 , 0144-<- Alf-^ telefoniche ggl coinvolgimento dell'imputato.
In particolare, viene data analitica e logica motivazione in sentenza in ordine al rilievo dato ai risultati dell'attività captativa nei confronti del coimputato COGNOME, nelle cui conversazioni è frequente il riferimento a NOME (NOME), suo sodale, e alla conversazione del 09/06/2021 intercorsa fra COGNOME e NOME, la cui riconducibilità al ricorrente trova adeguato fondamento nelle conclusioni rassegnate dal perito, COGNOME,che ha ricondotto una delle voci captate a quella di NOME.
Non emergono, quindi, nel provvedimento impugNOME profili di contraddittorietà o di illogicità, sicché il motivo è manifestamente infondato.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato ed inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive.
La Corte di appello ha esplicitato con chiarezza il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, confutando la lamentela difensiva circa la incongruità e apparenza della motivazione.
Il percorso argomentativo soddisfa pienamente l'obbligo di motivazione. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di RAGIONE_SOCIALEzione è comunque inammissibile la censura che miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, ha ritenuto di determinare l'aumento ex art. 81 cod. pen. della pena base inflitta per il più grave reato, individuato sub capo A), in ragione del valore ponderale dello stupefacente e del livello di organizzazione nell'attività delittuosa contestata sub B), così fornendo un giudizio sintetico ma completo che si sottrae, pertanto, a qualsiasi censura di legittimità.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
Così deciso il 12/12/2025