Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare le prove
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte, deve basare le proprie lamentele su errori di diritto e non su una diversa interpretazione dei fatti. Il caso in esame, conclusosi con la dichiarazione di ricorso inammissibile, offre uno spunto chiaro per comprendere questa distinzione.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi. Dopo la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, pur riducendo l’entità della pena inflitta. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’Appello alla Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti cruciali del processo: la valutazione delle prove e la quantificazione della pena.
La contestazione delle prove
Il primo motivo di ricorso mirava a minare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute decisive per la condanna. Inoltre, si lamentava una presunta violazione di legge nella motivazione della sentenza riguardo alle dichiarazioni fornite dall’imputato stesso. In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle fonti di prova.
La critica sulla quantificazione della pena
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava l’eccessività della pena inflitta, sostenendo che non fosse stata graduata correttamente.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
Riguardo al primo motivo, i giudici hanno chiarito che le lamentele sulla valutazione delle prove costituiscono “mere doglianze in punto di fatto”. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti o decidere se un testimone sia più o meno credibile. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Tentare di ottenere una “rivalutazione” o una “lettura alternativa” delle prove in sede di legittimità è un’operazione non consentita dalla legge, specialmente di fronte a una “doppia conforme di condanna”, ovvero due sentenze che hanno raggiunto la medesima conclusione sulla colpevolezza.
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato “manifestamente infondato”. La determinazione della pena rientra nella “discrezionalità del giudice di merito”. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato con una motivazione adeguata. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha celebrato il processo. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva giustificato in modo congruo la pena applicata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la strada per la Corte di Cassazione è stretta e ben definita. Non si può utilizzare questo strumento per tentare di ribaltare l’esito del processo contestando la ricostruzione dei fatti già vagliata da due gradi di giudizio. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto della richiesta, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’impugnazione in Cassazione deve essere fondata su solidi motivi di diritto, altrimenti si traduce in un esito prevedibilmente negativo e in un ulteriore onere economico.
Perché il motivo di ricorso sull’inattendibilità della persona offesa è stato dichiarato inammissibile?
Perché la valutazione delle prove e della credibilità dei testimoni è una questione di fatto, di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione giudica solo sulla corretta applicazione della legge (questioni di diritto) e non può riesaminare i fatti.
È possibile contestare l’eccessività della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o assente. Non è sufficiente ritenere la pena semplicemente ‘troppo alta’. La quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, che la Cassazione non può sindacare se esercitato con una giustificazione adeguata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15307 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 582, 583, comma 1, n. 2 e comma 2, n. 4, 585, cod. pen. (capo C) e art. 4 L. 110 del 1975 (capo D), riducendo, però, l’entità della pena inflitta;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la violazione dell’art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. in merito alle dichiarazioni rese dall’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Considerato che il secondo motivo, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024