Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1558 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1558 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
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rilevato che, con due motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen. e 192, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione (primo motivo: la difesa, dopo aver operato una sintetica ricognizione in fatto della vicenda processuale e richiamato il contenuto della sentenza di primo grado, sostiene che entrambe le sentenze di merito poggino le proprie convinzioni sulla base di una non provata attività di spaccio posta in essere dal ricorrente, convincimento che non avrebbe trovato alcun riscontro, aggiungendo che il via vai di soggetti nelle vicinanze dell’abitazione dell’imputato, oggetto RAGIONE_SOCIALE riproduzioni audiovisive, di regola non avrebbero potuto essere ricondotte ad attività di spaccio in quanto i presunti acquirenti mai erano stati controllati dalla polizia giudiziaria; l’unico elemento dimostrativo della tesi accusatoria, costituito da quanto accaduto sotto la diretta percezione degli operanti, lo stesso giorno della commissione del fatto, sarebbe privo di adeguato riscontro; non sarebbe infatti possibile affermare che il ricorrente avesse ceduto sostanza stupefacente all’altro soggetto controllato dalla polizia e poi arrestato, in quanto non sarebbe possibile inferire che sia stato il ricorrente a cedere qualcosa ma potrebbe invece aver ricevuto qualcosa, vista l’incertezza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali; in ogni caso, poiché l’oggetto della cessione sarebbero stati due panetti di hashish non di piccole dimensioni, gli stessi sarebbero stati difficilmente occultabili nel palmo della mano e, dunque, ben visibili anche a lunga distanza; sembrerebbe quindi maggiormente credibile che sia stato il sedicente cessionario in realtà a cedere lo stupefacente al ricorrente, e che la restante sostanza fosse esclusivamente nella disponibilità del primo, e che i movimenti del ricorrente vicino agli alberi fossero riconducibili al controllo del peso della sostanza effettuato con il bilancino ivi presente; nella specie, pertanto, vista la natura indiziaria ex art. 192 cod. proc. pen., era necessario acquisire informazioni più dettagliate ma soprattutto acquisire la prova della cessione dello stupefacente, agli atti mancante); b) vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 133 ed 81 cod. pen. e correlato vizio motivazionale (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata in particolare per avere i giudici di merito irrogato il trattamento sanzioNOMErio senza adeguata motivazione; in particolare, il primo giudice avrebbe effettuato una sorta di valutazione ripetitiva RAGIONE_SOCIALE stesse circostanze di fatto con particolare riferimento alla capacità a delinquere, ma, tuttavia, tale dato sarebbe stato valutato al fine di aggravare la pena discostandosi dal minimo edittale e in seguito, sempre con il medesimo fine, di aggravamento della pena, sarebbe stato utilizzato per il riconoscimento della recidiva; sarebbe poi censurabile la sentenza GLYPH nella parte in cui applica l’aumento a titolo di continuazione sulla pena base; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
secondo la difesa i giudici avrebbero effettuato un aumento per la continuazione sproporzioNOME (pari a mesi 7 di reclusione, ossia il minimo edittale per il reato satellite, aumentato di un mese), aumento quindi che non sembrerebbe il risultato dell’applicazione della disciplina del reato continuato, ma il frutto dell’applicazione della disciplina del cumulo materiale RAGIONE_SOCIALE pene);
ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) il primo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) il primo prefigura peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) il primo è comunque manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugNOME; d) il secondo, infine, è inerente al trattamento punitivo, nonostante lo stesso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive;
rilevato, in particolare, che i giudici territoriali confutano in maniera adeguata ed argomentata, con modalità del tutto immuni dai denunciati vizi, le doglianze dell’allora appellante, replicate in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica (v. sentenza impugnata); anzitutto, la Corte territoriale sottolinea come, a comprova dell’attività illecita del ricorrente, non vi fossero solo le immagini della videoregistrazione, ma anche quanto caduto sotto la diretta percezione degli operanti che seguirono la scena dell’incontro; si ricorda in sentenza come il ricorrente venne visto fare luce con una torcia elettrica, stante l’orario serale, e avvicinarsi ad una RAGIONE_SOCIALE due piante e cercare qualcosa che egli aveva prelevato; quindi era stato lui a portarsi dal cessionario che lo attendeva e lì venne accertato uno scambio, dopo il quale il predetto si allontanò con la sua auto, mentre il ricorrente era rientrato in casa; con argomentazione non manifestamente illogica, dunque, la sentenza deduce con tutta evidenza che il ricorrente non ricevette nulla, ma fu lui a prendere qualcosa che era celato nei pressi della pianta, ove era occultato anche il bilancino di precisione ed altri 31 grammi della stessa sostanza; da qui la logica conclusione secondo la quale i due panetti, trovati poco dopo nella disponibilità del cessionario, erano proprio quelli acquistati dal primo che faceva attività di spaccio, per come dimostrato dai diversi contatti monitorati che si svolgevano sempre con le stesse modalità, oltre che dalla presenza del bilancino e dell’involucro del peso di 31 grammi di hashish; quanto, poi, al trattamento sanzioNOMErio, i giudici d’appello giustificano il modesto
scostamento dal minimo edittale in considerazione della consistenza non minima dei quantitativi detenuti e dell’indubbia attività di spaccio, non sporadica, praticata; gli stessi giudici, infine, giustificano l’applicazione della recidiva i considerazione dei numerosi precedenti anche specifici, e in considerazione della determinazione criminosa dimostrata con l’aver commesso i fatti in costanza dello stato di detenzione domiciliare;
ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie;
ritenuto, infine, quanto al motivo sul trattamento sanzioNOMErio, che lo stesso dev’essere disatteso, posto che è pacifico, in tema di determinazione della pena, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283 – 01); quanto, poi, all’applicazione dell’aumento a titolo di continuazione, lo stesso non può ritenersi violativo RAGIONE_SOCIALE invocate disposizioni di legge, posto che, se è ben vero che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, è altrettanto indubbio che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultin rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operat surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01); nella specie, tale rapporto di proporzione risulta senz’altro rispettato, dovendosi, infine,
aggiungere che, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, nessuna norma impedisce al giudice di utilizzare più volte lo stesso fattore, che abbia un significato polivalente, per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 11/12/2025