Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43328 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PORDENONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di le in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabi dell’imputato per il reato di truffa contestato, non è consentito. In tal sens richiamare e ribadire l’orientamento di questa Corte secondo il quale le dogl relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazio risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazion legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 d 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito de principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si de la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli ar 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibili doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, co 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione);
atteso che tale motivo è finalizzato ad ottenere, mediante doglíanze propost in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindac legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisame emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 4 ove la Corte territoriale ha evidenziato come la carta postepay, di cui la aveva denunciato lo smarrimento, su cui la p.o. aveva versato le somme, fos stata rinvenuta non già nell’abitazione ma all’interno dell’autovettura int in uso all’imputato) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 d 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizi motivazione e la violazione di legge in relazione alla determinazione trattamento sanzionatorio, è del tutto generico oltre che non consentito in s legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionali giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai prìncipi enunciati ne 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella s
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 5 sulla gravità del fatto e l’intensità del dolo desumibili dalla catena di attivit criminali posta in essere dal ricorrente per realizzare reati contro il patrimonio);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
2. Così deciso, in data 23 ottobre 2024
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