Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37125 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12896/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 11 gennaio 2024 del Tribunale di Modena, emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-quater, cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la sentenza appella con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME in relazione al reato di rapina aggravata di cui agli artt. 61, comma 1, n. 5, 628, commi 1 e 3 n. 3-bis e 4, cod. pen. commesso in data 13 luglio 2023;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. per avere rigettato la richiesta difensiva di rinvio dell’udienza legata alle ragioni di complessità della causa;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla erroneità del riconoscimento dell’imputato avendo la Corte di appello sostenuto che, nonostante il travisamento delle dichiarazioni e delle evidenze probatorie, la combinazione di tratti somatici, abbigliamento e luoghi frequentati avrebbe consentito di identificare con certezza l’imputato come autore dell’azione delittuosa;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sovrapposizione tra l’assenza certificata delle impronte papillari e l’inconcludenza del risultato del DNA quale elemento decisivo a discarico dell’imputato;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonostante l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-quater, cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato; non ricorreva, infatti, nel caso in esame alcuna delle condizioni previste dalla legge processuale per un
differimento dell’udienza tanto Ł vero che, come correttamente osservato dalla Corte di appello (pag. 7 della sentenza impugnata) non risulta essersi verificato nel caso in esame un difetto di assistenza dell’imputato avendo, comunque, il difensore proceduto a presentare le proprie conclusioni, oltretutto in un procedimento che ictu oculi appare tutt’altro che complesso;
Considerato poi che il secondo ed il terzo motivo di ricorso appaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono anch’essi manifestamente infondati;
che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno debitamente esplicitato le ragioni del loro convincimento circa l’attribuibilità dell’azione delittuosa all’odierno ricorrente evidenziando una serie di elementi, idonei a superare quelli difensivi e di segno contrario, che hanno portato all’identificazione dell’azione delittuosa (si vedano, in particolare, pag. da 7 a 10 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, nonchØ debitamente esaminando anche la questione della mancata individuazione delle impronte papillari e di quantitativi utili di DNA;
Considerato altresì che la valutazione di manifesta infondatezza riguarda anche il quarto motivo di ricorso avendo la Corte spiegato con motivazione congrua e logica le ragioni che, salvo quanto conseguente alla esclusione di una delle circostanze aggravanti contestate, non consentono una rideterminazione in melius dell’ulteriore trattamento sanzionatorio riservato all’imputato;
che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice Ł stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 12 della sentenza impugnata);
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025