Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina le Prove
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, illustrando perché un appello può essere dichiarato ricorso inammissibile. In questo caso, un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti ha tentato di contestare sia la valutazione delle prove che la severità della pena, ma la Suprema Corte ha ribadito la propria funzione di giudice della legge, non dei fatti.
Il Caso: Appello Contro una Condanna per Stupefacenti
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per la violazione dell’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, una norma che punisce i fatti di lieve entità legati al traffico di sostanze stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha strutturato il suo appello su due pilastri:
1. Una contestazione di fatto: Ha messo in discussione la valutazione della Corte d’Appello riguardo all’efficacia drogante della sostanza stupefacente oggetto del reato. Si tratta di una questione tecnica legata all’interpretazione delle prove raccolte.
2. Una critica sulla pena: Ha lamentato l’eccessività della sanzione e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, elementi che avrebbero potuto portare a una pena più mite.
La Corte d’Appello, nella sua sentenza, aveva giustificato la propria decisione evidenziando elementi specifici e gravi, come la cessione delle sostanze a favore di minori e la “negativa personalità dell’imputato”, ritenendo questi fattori ostativi sia a una pena più lieve sia all’applicazione delle attenuanti.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione precedente. La Suprema Corte ha chiarito che i motivi presentati dall’imputato esulavano dal perimetro del giudizio di legittimità. I giudici non hanno riesaminato il caso nel merito, ma hanno verificato la correttezza logico-giuridica della sentenza impugnata.
Limiti del Giudizio di Legittimità sulla Valutazione delle Prove
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché involgeva una “valutazione alternativa delle prove”. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riaprire le discussioni sui fatti. Il suo compito è controllare che il ragionamento del giudice di merito sia logico, coerente e privo di vizi giuridici. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica sulla questione dell’efficacia drogante, non c’era spazio per un intervento della Suprema Corte.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena è un altro motivo di ricorso inammissibile
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La determinazione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti sono espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere può essere sindacato in Cassazione solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano ampiamente e logicamente motivato la loro decisione, valorizzando elementi concreti come la gravità del fatto (cessione a minori) e la personalità del reo. Di conseguenza, la scelta di non concedere le attenuanti e di commisurare una certa pena è stata ritenuta insindacabile.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul principio fondamentale che distingue il giudizio di merito da quello di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e un riesame di decisioni discrezionali che erano state supportate da una motivazione esauriente e logica da parte della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano correttamente ponderato le modalità concrete del reato, in particolare la cessione di stupefacenti a minori, e la personalità negativa dell’imputato, elementi ritenuti sufficienti per giustificare sia l’entità della pena sia il diniego delle attenuanti generiche. Tentare di rimettere in discussione tali apprezzamenti di merito in sede di legittimità costituisce una pratica non consentita dalla legge.
le conclusioni
La pronuncia ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: l’appello deve concentrarsi su vizi di legge o difetti logici della motivazione, non su un diverso apprezzamento dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso che rispettino i confini del sindacato di legittimità, per evitare esiti processuali sfavorevoli e ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti richiedevano una nuova valutazione delle prove e criticavano decisioni discrezionali del giudice di merito (come la determinazione della pena), attività che non sono consentite nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione, specialmente quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logica e completa.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia esente da vizi logici o contraddizioni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44433 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANCONA il 30/01/1973
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Lanciani RAGIONE_SOCIALE; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è svolto in fatto e involge questioni di valutazione alternativa delle prove non ammissibili nel giudizio di legittimità a fronte delle logiche argomentazioni della sentenza impugnata sul punto dell’efficacia drogante dello stupefacente (cfr. pag. 7 e 8 della sentenza impugnata);
Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della eccessività della pena) e della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione poiché i giudici di appello hanno valorizzato le concrete modalità del fatto (cessione a favore di minori) e “la negativa personalità dell’imputato” inferendo da tali elementi la carenza di elementi idonei a giustificare una pena più lieve ovvero l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Consiglier rel tore
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