Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3595 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3595 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il 29/03/1992
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva inviata,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, risultando dalle due sentenze di merito, lette sincronicamente, le ragioni della determinazione della pena e dell’aumento della continuazione, avuto riguardo alla consistenza dei singoli reati e del profilo personologico, fermo restando che eventuali lacune della sentenza di primo grado erano soggette ad integrazioni da parte della Corte di appello;
Ritenuto che il secondo motivo, incentrato sulla valutazione dei dichiaranti e sul giudizio di penale responsabilità, è da un lato reiterativo e dall’altro volto a sollecitare un alternativo percorso valutativo, in questa sede precluso, circa l’attendibilità dei chiamanti in correità e circa la concludenza delle conversazioni intercettate, in assenza dell’individuazione di vizi deducibili nel giudizio di legittimità, avendo la Corte dato conto, con motivazione immune da lacune e fratture logiche, della piena attendibilità dei dichiaranti, della specific convergenza delle dichiarazioni, lette anche alla luce di alcune conversazioni intercettate, dell’irrilevanza di pretese frammentarie difformità riscontrabili in diverse versioni di quelle dichiarazioni, fermo restando che è stata esclusa la configurabilità di intenti calunniatori o strumentali in funzione di benefici premiali e che sono stati non illogicamente valorizzati elementi idonei a suffragare il giudizio di penale responsabilità del ricorrente in relazione ai fatti per i quali è stat confermata la condanna;
Ritenuto che il terzo e il quarto motivo sono parimenti volti a sollecitare un diverso giudizio di merito in punto di qualificazione del fatto, di pena, di attenuanti generiche e di recidiva, risultando dunque preclusi, a fronte di non arbitrarie valutazioni della Corte, che da un lato ha escluso alla luce dei quantitativi movimentati e della destinazione della droga ad altri spacciatori, in funzione di una capillare attività di spaccio, l’ipotesi della lieve entità di cui al comma quint dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, e dall’altro y ha valutato come grave ed espressione di maggiore pericolosità la condotta accertata alla luce dei precedenti specifici da cui il ricorrente è gravato, elemento valorizzato anche per giustificare l’applicazione della recidiva, nonché per escludere le attenuanti generiche in assenza di profili positivamente valutabili al punto da legittimare una riduzione di pena;
Ritenuto che il quinto motivo, oltre che volto ad un diverso giudizio di merito, non consentito, è anche manifestamente infondato, avendo la Corte formulato una puntuale motivazione a sostegno della pena accessoria applicata e della relativa durata, sulla base di un complessivo giudizio sul fatto e sulla personalità del ricorrente, non essendo necessario che i reati fossero stati commessi attraverso la guida di autoveicoli;
Ritenuto dunque che il ricorso, pur letto alla luce della memoria inviata, è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente