Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Analizziamo come la Corte abbia dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per i reati di rapina aggravata e porto di coltello. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomentazioni principali, entrambe respinte dalla Corte Suprema.
Primo Motivo: La Credibilità delle Dichiarazioni
Il primo motivo di ricorso contestava la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel giudicarle attendibili. La Cassazione, tuttavia, ha rapidamente liquidato questo punto, definendolo come una mera riproposizione di censure fattuali già ampiamente esaminate e respinte nei gradi di merito. La Corte territoriale aveva infatti fornito motivazioni congrue e non illogiche sulla piena attendibilità delle dichiarazioni, e la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Secondo Motivo: Il Presunto Vizio di Motivazione
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava un vizio di motivazione riguardo alla condanna per il porto di coltello. Sosteneva che le ragioni addotte dalla Corte d’Appello fossero illogiche. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo ‘manifestamente infondato’. Dalla lettura della sentenza impugnata, i giudici di legittimità non hanno riscontrato alcuna illogicità o contraddizione nel ragionamento della Corte territoriale.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile
Di fronte a motivi di ricorso che si limitavano a contestare l’apprezzamento dei fatti o che denunciavano vizi di motivazione inesistenti, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di sostenere i costi del procedimento e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un pilastro del processo penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di ricostruire i fatti e valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, senza poter entrare nel merito della ricostruzione fattuale. Nel caso di specie, il ricorso tentava proprio di ottenere un nuovo esame dei fatti (la credibilità di un testimone) e asseriva vizi logici che, a un’attenta analisi, si sono rivelati insussistenti. I motivi erano, quindi, al di fuori del perimetro consentito per un ricorso in Cassazione, rendendolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici e incontrovertibili nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre motivi che si limitano a ripresentare argomentazioni fattuali già respinte o a lamentare illogicità inesistenti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’aggiunta di sanzioni economiche che aggravano la posizione del condannato. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione, custode della corretta interpretazione della legge e non giudice dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano, in parte, una semplice riproposizione di questioni di fatto già valutate e respinte dai giudici di merito e, in altra parte, manifestamente infondati, in quanto denunciavano vizi di motivazione non riscontrabili nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che il motivo è talmente privo di fondamento giuridico o logico da risultare evidente a una prima e sommaria analisi, senza la necessità di un esame approfondito. È una censura che non ha alcuna possibilità di essere accolta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4314 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4314 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME nato a (AFGHANISTAN) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Trieste dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità per i reati di rapina aggravata e di porto di coltello, Ł, in parte, riproduttivo di profili di censura in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, schiettamente fattuali, già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazioni (si veda pag. 4, ove si Ł sottolineata, in piena aderenza alle valutazioni del giudice di primo grado, la piena attendibilità delle dichiarazioni dello stesso);
osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in relazione alla condanna per il porto di coltello (reato di cui al capo b) dell’imputazione) Ł manifestamente infondato in quanto deduce vizi asseriti di illogicità della motivazione non riscontrabili dalla lettura del provvedimento impugnato (si veda, nello specifico, pagg. 4 e 5);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 1334/2026