Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35386 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
.La ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell Corte di Appello di Venezia del 19 dicembre 2024 con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza che l’ ha condannata per tentativo di furto aggravato.
L’esponente lamenta, con il primo motivo, vizio di violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità e, con il second motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla applicaz della recidiva e alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile. 3. Il primo motivo si basa su censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte cassazione una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove. Lamenta invero la ricorrente che non sarebbe convincente la versione dei fatti della persona offesa, la quale avrebbe res dichiarazioni condizionate dal pregiudizio dettato dalla condizione di strani dell’imputata; in particolare, non era convincente la circostanza che la persona offe non avrebbe chiamato le forze dell’ordine e che l’imputata non si fosse data alla fug È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legitti investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialme riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragion decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). I giudici di merito ( le cui argomentazioni si integrano second noto principio della doppia conforme) considerano che il narrato della persona offes era del tutto lineare; in particolare la sentenza impugnata argomenta che, s l’intento dell’imputata fosse veramente stato quello di acquistare il foulard e procur il resto con banconote di piccolo taglio avrebbe potuto, come suggeritole dal denunciante, recarsi presso il vicino tabaccaio e poi concludere l’acquisto, mentre er uscita dal negozio evidentemente perché sorpresa nell’atto di impossessarsi RAGIONE_SOCIALE banconote che la persona offesa era riuscita a strapparle di mano. Si tratta considerazioni esaustive e non manifestamente illogiche, che sfuggono al sindacato di legittimità. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Relativamente al secondo motivo, si osserva che la Corte territoriale ha assolto misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazion della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuo condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere della ricorren
gravata da numerosi precedenti penali. (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464),Infine, in ordine all dosimetria della pena, giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra ne discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obb motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 1 pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essend invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misur media(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2 009,Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata, pari a mesi sei reclusione ed euro 100 di multa, è ampiamente al di sotto del medio edittale. Inolt la Corte territoriale sottolinea l’avanzato stato di compimento dell’azione delittu interrotta grazie alla repentina reazione della persona offesa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente