Ricorso Inammissibile: Quando la Valutazione della Prova non si Può Contestare in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere la valutazione delle prove. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per furto in abitazione aggravato, fondato su un’asserita errata applicazione delle norme sulla prova.
I Fatti del Caso: La Condanna per Furto Aggravato
L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per furto aggravato in abitazione. La sua responsabilità era stata accertata sulla base di prove significative, tra cui un accertamento dattiloscopico (impronte digitali) e l’analisi dei dati relativi alla sua utenza telefonica, che lo collocavano nei pressi del luogo del reato al momento della sua commissione. Nonostante questo quadro probatorio, l’imputato ha deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso: Una Presunta Violazione delle Regole Probatorie
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su una presunta violazione di legge, in particolare delle norme che regolano la valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) e la regola di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.). In sostanza, egli lamentava che i giudici di merito avessero mal governato le prove a sua disposizione. Per cercare di superare i rigidi paletti del ricorso in Cassazione, ha qualificato questo vizio come un errore nell’applicazione della legge (error in iudicando in iure), sperando così di ottenere un nuovo esame della sua posizione.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, stabilendo che i motivi presentati non erano idonei a essere discussi in quella sede. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, tracciando una netta linea di demarcazione tra i vizi che possono essere fatti valere in Cassazione e quelli che non possono.
Il punto centrale della motivazione è che la violazione di norme processuali sulla valutazione della prova, come gli articoli 192 e 533 del codice di procedura penale, non è un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, lett. c), c.p.p., a meno che la legge non preveda espressamente una sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Lamentare semplicemente che un giudice ha “valutato male” una prova non è sufficiente.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che qualificare tale doglianza come un error in iudicando (violazione di legge sostanziale, art. 606, lett. b) c.p.p.) è un tentativo di aggirare i limiti del giudizio di legittimità. Questo tipo di errore, infatti, riguarda solo l’errata applicazione di norme penali sostanziali (ad esempio, condannare per un reato quando i fatti ne configurano un altro), non le regole procedurali che guidano il ragionamento del giudice. Accettare una simile impostazione significherebbe trasformare la Cassazione in un giudice di merito, con il compito di rivalutare le prove, cosa che le è preclusa.
Infine, le censure relative a presunti vizi logici della motivazione sono state liquidate come manifestamente infondate e generiche, in quanto il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale aveva spiegato chiaramente l’attendibilità delle prove a carico (impronte e dati telefonici).
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione. Essa riafferma che il giudizio di legittimità non serve a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il ricorso deve fondarsi su vizi specifici e legalmente previsti: errori nell’applicazione del diritto sostanziale o vizi procedurali sanzionati espressamente. Un semplice disaccordo con le conclusioni del giudice di merito, per quanto argomentato, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità, con la conseguenza di rendere la condanna definitiva e di esporre il ricorrente a ulteriori spese.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui un giudice ha valutato le prove?
No, non in via generale. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La violazione delle norme sulla valutazione della prova può essere contestata solo se tale violazione è espressamente sanzionata dalla legge con nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come previsto dall’art. 606, lett. c), del codice di procedura penale.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché non rispetta i requisiti di forma o di sostanza previsti dalla legge. La Corte non si pronuncia sulla fondatezza delle accuse, ma si limita a constatare che l’impugnazione non può essere giudicata, rendendo così definitiva la sentenza precedente.
Perché il tentativo di qualificare l’errata valutazione della prova come ‘error in iudicando’ è stato respinto?
Perché l’error in iudicando riguarda l’errata interpretazione o applicazione della legge penale sostanziale (la norma che descrive il reato), non delle regole procedurali che guidano il ragionamento del giudice. Secondo la Corte, consentire ciò significherebbe aggirare i limiti del ricorso e trasformare la Cassazione in un giudice di merito, autorizzandola a una nuova e non consentita valutazione delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31554 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione aggravato.
Considerato che è innanzi tutto inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini de deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processua solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).
Considerato che sono invece manifestamente infondate e generiche le censure relative alla tenuta logica della motivazione della sentenza. Dalla stessa risulta, infatti, che la no di p.g. citata dal ricorrente ha un contenuto ben più esteso rispetto a quello riportato ne ricorso, mentre, avendo l’imputato richiesto il giudizio abbreviato, la sua idoneità a fondare la prova di responsabilità è fuori discussione. Non solo, la Corte ha evidenziato le ragioni della ritenuta attendibilità dell’accertamento dattiloscopico e quelle alla bas dell’attribuzione all’imputato della disponibilità dell’utenza agganciatasi nei pressi del luo di consumazione del furto, mentre il ricorrente ha omesso di confrontarsi compiutamente con le argomentazioni svolte in proposito dai giudici del merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/ 2024