Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. Il caso in esame, relativo a reati di spaccio di stupefacenti, ha portato a un ricorso inammissibile, offrendo spunti cruciali sulla differenza tra la valutazione del fatto, riservata ai giudici di merito, e il controllo sulla corretta applicazione della legge, compito della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato in appello per aver detenuto e ceduto, in più occasioni, sostanze stupefacenti di tipo cocaina e hashish. La condanna si basava su episodi specifici, tra cui la cessione di involucri contenenti la sostanza in cambio di denaro, osservata direttamente dagli agenti operanti.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su due principali argomentazioni:
1. Estinzione del reato per prescrizione: Secondo il ricorrente, il tempo trascorso avrebbe dovuto portare alla declaratoria di estinzione del reato.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione: L’imputato contestava l’affermazione di responsabilità, sostenendo che si fondasse su dichiarazioni testimoniali contraddittorie e inverosimili, e quindi su una valutazione errata delle prove.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su una netta distinzione tra le questioni che possono essere sollevate in sede di legittimità e quelle che, invece, appartengono esclusivamente alla competenza dei giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni della Sentenza
La Questione della Prescrizione
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La Corte ha effettuato un calcolo preciso del termine di prescrizione, tenendo conto anche dei periodi di sospensione del processo. Da tale calcolo è emerso che, alla data della sentenza d’appello (14 febbraio 2023), il reato non era ancora prescritto. La prescrizione sarebbe maturata solo pochi giorni dopo, il 19 febbraio 2023. Tuttavia, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce di considerare il tempo trascorso successivamente alla sentenza di secondo grado ai fini della prescrizione.
I Limiti Invalicabili della Valutazione della Prova
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha ribadito con fermezza che le doglianze relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti non rientrano tra i vizi che possono essere denunciati in sede di legittimità. Il compito della Suprema Corte non è quello di effettuare un nuovo esame delle prove, come se fosse un terzo grado di giudizio di merito, ma solo di verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia:
* Congrua: Logica e coerente.
* Esauriente: Completa nell’analisi degli elementi.
* Idonea: Capace di spiegare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Nel caso specifico, i giudici di appello avevano fornito una ricostruzione precisa e circostanziata dei fatti, basandosi sulle osservazioni dirette degli agenti che avevano assistito alle cessioni di droga. La motivazione era stata considerata solida, priva di contraddittorietà o manifesta illogicità. Pertanto, ogni tentativo di rimettere in discussione tale valutazione in Cassazione è stato ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma dei confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Un ricorso inammissibile come questo sottolinea che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente esaminato le prove e ascoltato i testimoni. L’apprezzamento dei fatti, se supportato da una motivazione razionale e completa, è insindacabile in sede di legittimità. Questa decisione, oltre a definire l’esito del caso specifico, serve come monito generale: il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di pura legalità, non su un tentativo di ottenere una nuova e diversa lettura delle risultanze processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché le critiche mosse dall’imputato riguardavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, aspetti che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione, a meno che la motivazione della sentenza precedente non sia palesemente illogica o contraddittoria.
La Corte di Cassazione può riesaminare la credibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare la credibilità dei testimoni o la veridicità delle prove. Il suo ruolo è quello di controllare la correttezza giuridica (legittimità) della decisione, verificando che il giudice di merito abbia seguito un percorso logico e coerente nel motivare la propria scelta, senza cadere in vizi di legge.
Come incide la dichiarazione di inammissibilità sulla prescrizione del reato?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ‘cristallizza’ la situazione al momento della sentenza di appello. Ciò significa che il tempo trascorso tra la sentenza di secondo grado e la decisione della Cassazione non viene conteggiato ai fini della prescrizione. Nel caso specifico, anche se il reato si sarebbe prescritto pochi giorni dopo la sentenza d’appello, l’inammissibilità del ricorso ha impedito che tale effetto si verificasse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con l la Corte di appello di L’Aquila ha affermato la penale responsabilità del ricorrente p di cui all’art. 73, comma primo, d.P.R. 309/1990, per aver detenuto ìmprecisati quanti sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish e per aver effettuato alcuni episodi d di stupefacente di vario tipo. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto i merito non ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione delle condotte comm data 17/04/2015, di cui ai capi di imputazione sub C) e sub D). Deduce violazione di l ordine alla affermazione della responsabilità per i reati contestati in data 17/04/2015, relazione all’episodio dei 08/10/2016, affermata sulla base delle dichiarazioni contrad inverosimili del teste operante che ha assistito alla cessione e di quelle rese dal COGNOME.
Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il reato non era p alla data in cui è stata emessa la sentenza d’appello, il 14/02/2023. Il reato si sarebb computati i periodi di sospensione, pari a quattro mesi e due giorni, in data 19/02/202 successivamente alla sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso preclude, d’altr computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all’emanazione della sent secondo grado,
Considerato che la doglianza in ordine alla responsabilità non rientra nel numerus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili dì valutazione dell ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determ riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, es ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni d Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enuclea ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado pres tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di resp attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessu censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindaca sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato di condividere la valutazione del com probatorio contenuta nella sentenza di primo grado e ha richiamato il fatto che gli hanno osservato, in data 17/04/2015, la consegna da parte dell’imputato a tale COGNOME, di un involucro contenente grammi 4 di cocaina in cambio di danaro. Anche riferimento all’episodio del 08/10/2016 gli operanti hanno osservato il COGNOME cedere a COGNOME un pacchetto, dietro la consegna di una banconota. L’acquirente, sotto immediato controllo, si trovava in possesso dell’involucro contenente grammi 5 di coca
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1° dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente