Ricorso inammissibile: la Cassazione non può riesaminare le prove
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 29025/2024, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, la Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella già compiuta nei gradi precedenti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del caso e la contestazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva confermato una condanna per il delitto di ricettazione. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato due principali motivi di ricorso.
Il primo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione, proponendo una lettura alternativa delle prove raccolte durante il processo. In sostanza, si chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le risultanze processuali e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
Il secondo motivo, invece, riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Il ricorso inammissibile e la valutazione delle prove
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi consolidati. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ribadito che la legge preclude alla Corte di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito non è quello di decidere se le prove siano state interpretate nel modo “migliore”, ma solo di verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. La Corte non può nemmeno “saggiare la tenuta logica” della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già ampiamente motivato le ragioni per cui la versione dell’imputato era stata ritenuta inattendibile, basandosi su precisi elementi di fatto.
La particolare tenuità del fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che i giudici d’appello avevano già escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. con una motivazione esente da vizi logici e giuridici. La decisione di non concedere il beneficio della particolare tenuità del fatto era stata, quindi, adeguatamente giustificata nel merito, rendendo la doglianza inammissibile in sede di legittimità.
Le motivazioni della Corte
La decisione si fonda sul principio della separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, citando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 12 del 2000, Jakani), ha sottolineato il suo ruolo di garante della corretta applicazione della legge, non di “terzo giudice” dei fatti. Accogliere il ricorso avrebbe significato invadere la sfera di competenza esclusiva del giudice di merito, che è l’unico a poter valutare direttamente le prove e formare il proprio convincimento. La dichiarazione di ricorso inammissibile è stata la logica conseguenza di questa impostazione, poiché le censure del ricorrente si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in quella sede.
Conclusioni
L’ordinanza in commento è un chiaro monito: il ricorso per cassazione non è lo strumento per tentare di ottenere una diversa e più favorevole lettura dei fatti di causa. I motivi di ricorso devono concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi manifesti della motivazione, senza trasformarsi in un appello mascherato. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver proposto un’impugnazione inammissibile.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito delle questioni. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché non è stata concessa la particolare tenuità del fatto?
La particolare tenuità del fatto non è stata concessa perché il giudice di merito, con una motivazione ritenuta logica e giuridicamente corretta dalla Cassazione, ha escluso la sussistenza dei presupposti necessari per l’applicazione di tale causa di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29025 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARIFE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto . il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, prospettando un’alternativa lettura delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione contestato (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione sulla versione dell’imputato, ritenuta inattendibile dalla Corte territoriale alla luce di precisi elementi di fatto);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 131-bis cod. pen. con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.