Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare le prove. La dichiarazione di ricorso inammissibile per motivi che attengono alla ricostruzione dei fatti è una conseguenza diretta di questo principio, come vedremo analizzando il caso di una condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando essenzialmente le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito riguardo alla valutazione del materiale probatorio. Le doglianze si concentravano sull’interpretazione delle prove, come l’informativa degli agenti operanti e i referti medici.
Il Principio di Diritto e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha prontamente respinto le argomentazioni del ricorrente. Il punto centrale della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di accertare i fatti, valutando le prove raccolte. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito delle scelte probatorie.
Quando un ricorso, come in questo caso, si limita a criticare l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di secondo grado, proponendo una diversa lettura degli eventi, si scontra con il limite invalicabile della competenza della Suprema Corte. Questo rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso investissero profili rimessi all’esclusiva competenza della Corte di Appello. Quest’ultima, secondo gli Ermellini, aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata” in merito all’accertamento del reato. La Corte territoriale aveva infatti dato “coerentemente pieno credito” all’informativa degli agenti operanti, supportata dal riscontro dei referti medici e dalla stessa scelta dell’imputato di optare per il rito abbreviato. Tentare di scardinare questa ricostruzione in sede di legittimità è un’operazione non consentita, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso è duplice e severa. In primo luogo, la condanna decisa dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, la Corte ha imposto il pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non ha solo una funzione punitiva, ma anche dissuasiva, mirando a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o volti a contestare aspetti non sindacabili in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate riguardavano l’apprezzamento del materiale probatorio, un’attività che rientra nell’esclusiva competenza dei giudici di merito (Corte d’Appello) e non può essere riesaminata in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p. e a quanto deciso nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Su quali elementi si basava la motivazione della Corte d’Appello ritenuta adeguata?
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello congrua e adeguata perché basata su una valutazione coerente dell’informativa degli agenti di polizia, sul riscontro fornito dai referti medici e sulla scelta processuale dell’imputato di essere giudicato con il rito abbreviato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29521 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato di resistenza a pubblico ufficiale avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche il riscontro dei referti medici e la scelta del giudizio abbreviato;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ’10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 12 luglio 2024
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IVPresidente