Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37134 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Nogara il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 7 marzo 2023 del Tribunale di Verona, previa esclusione della contestata recidiva e rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di concorso (con NOME COGNOME) in truffa continuata (capo 3 della rubrica delle imputazioni) ex artt. 81, 110, 640 cod. pen. commesso in data 15 settembre 2018 ed in data 22 settembre 2018.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Vizi di motivazione in relazione al riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa dal reato non avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sulla attendibilità della teste NOME COGNOME pur avendo riconosciuto che la stessa Ł caduta in contraddizioni, non avendo, poi, precisato la stessa Corte chi ebbe ad utilizzare l’utenza telefonica intestata al COGNOME e ancora, essendo caduta in contraddizione in relazione all’utilizzo di assegni privi di copertura asseritamente riconducibili alla nonna della compagna dell’imputato;
Vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche essendo oltretutto l’imputato stato riconosciuto colpevole di uno solo dei reati in contestazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in ordine all’identificazione dell’odierno ricorrente quale compartecipe nel reato di truffa perpetrato ai danni della società RAGIONE_SOCIALE, non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con argomentazioni prive di specificità, essendo già state prospettate in appello e disattese dalla Corte territoriale, con congrua e logica motivazione (si vedano le pagg. 3 – 5 della impugnata sentenza), esso tende ad ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali valorizzate ai fini dell’affermazione del
– Relatore –
Ord. n. sez. 12902/2025
CC – 23/09/2025
giudizio di responsabilità;
che , in particolare, tenuto conto del principio secondo cui «In tema di prove, il riconoscimento fotografico da parte di un testimone che, per il tempo trascorso, non abbia serbato memoria diretta delle sembianze della persona da riconoscere può conseguire comunque un risultato di certezza in esito al richiamo, attraverso il meccanismo delle contestazioni, dell’individuazione della persona da riconoscere effettuata senza esitazioni nella fase delle indagini.» (così, Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015, Volpini, Rv. 264969 – 01), deve ravvisarsi come i giudici di appello abbiano compiuto una valutazione di completa attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla teste COGNOME, che risulta incensurabile dinanzi a questa Corte;
che , a tal proposito deve, infatti, ribadirsi come il giudizio in ordine alla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova Ł devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e, dunque, si sottrae al controllo di legittimità, quando – come nel caso di specie non sia fatto con affermazioni apodittiche o illogiche (si veda pag. 4 e 5, ove si Ł sottolineata la piena convergenza della suddetta individuazione fotografica con ulteriori elementi probatori);
Osservato poi che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello, in termini privi di concreta specificità, e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, Ł anche manifestamente infondato, avendo i giudici di appello, posto a base del suddetto diniego non illogiche ragioni (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, ove si sono individuate quali cause ostative alla concessione: il rilevante apporto fornito alla realizzazione del reato, l’entità non modesta del pregiudizio economico, l’assenza di ogni attività riparativa e di segni di resipiscenza, la commissione di ulteriori reati omogenei dopo la consumazione di quello per cui si procede);
che , infatti, a tal riguardo, deve ribadirsi il principio affermato nella costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017 , COGNOME, Rv. 271269 – 01);
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME