Ricorso inammissibile: la Cassazione non può rivalutare le prove
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 44854 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un organo di legittimità. Questo caso offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto quando cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. Analizziamo la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Un imputato veniva condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per una serie di gravi reati in concorso con altri, tra cui rapina aggravata e sequestro di persona. La condanna si basava su una dettagliata ricostruzione del suo ruolo nell’organizzazione ed esecuzione del piano criminale. Insoddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso e il principio di inammissibilità
Il ricorrente basava la sua difesa su un unico motivo: una presunta violazione di legge e un’errata motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla sua responsabilità. In sostanza, contestava il modo in cui i giudici avevano valutato le prove a suo carico, proponendo un “diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova”.
Questa strategia si è scontrata con un muro invalicabile. La Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso inammissibile, richiamando la sua consolidata giurisprudenza (tra cui la nota sentenza Jakani delle Sezioni Unite). La legge preclude alla Suprema Corte di sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta nei gradi di merito. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica del ragionamento del giudice precedente, non di rifare il processo.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato che il giudice di merito, nel caso specifico la Corte d’Appello, aveva fornito una motivazione solida, logica e priva di vizi. Le conclusioni del Tribunale di primo grado erano state condivise e le ragioni della condanna esplicitate in modo chiaro.
In particolare, era stato dimostrato l’apporto causale dell’imputato al crimine attraverso una serie di azioni concrete:
* Partecipazione al sopralluogo: un’attività preliminare essenziale per la pianificazione del reato.
* Predisposizione degli accessori: la preparazione di materiali per il travisamento (es. maschere, guanti).
* Presenza sul luogo del delitto: la sua compresenza, almeno nei dintorni, al momento dell’esecuzione, a supporto del gruppo.
* Assicurazione sulla refurtiva: la garanzia data ai complici riguardo alla successiva collocazione dei beni rubati.
Questi elementi, secondo la Corte, costituivano argomenti giuridicamente corretti e sufficienti a fondare la dichiarazione di responsabilità e a confermare la sussistenza dei reati contestati. Il tentativo del ricorrente di smontare questa ricostruzione fattuale è stato quindi giudicato un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio di merito.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto, come l’errata interpretazione di una norma, o su vizi logici manifesti della motivazione. Non può essere utilizzato come un’ulteriore istanza per contestare l’attendibilità di un testimone o il peso dato a una prova. La decisione della Corte d’Appello, se logicamente argomentata e legalmente corretta, diventa definitiva nella sua ricostruzione dei fatti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e decidere se un testimone è attendibile?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo ruolo è limitato alla verifica della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo proposto contestava la valutazione delle fonti di prova, chiedendo di fatto alla Cassazione un nuovo giudizio sui fatti, operazione non consentita dalla legge.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti a provare il concorso dell’imputato nel reato?
Il giudice di merito ha ritenuto provata la sua partecipazione sulla base di diversi elementi: la partecipazione al sopralluogo, la predisposizione degli accessori per il travisamento, la sua presenza nei dintorni del luogo del delitto durante l’esecuzione e l’aver assicurato ai complici la successiva collocazione della refurtiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44854 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44854 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIETRASANTA il 09/08/1972
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 61 n. 2 e 5, 81, 110, 628 commi 1 e 3 nn. 2 e 3-bis e 605 cod. pen., sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e condividendo le conclusioni del Tribunale, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pp. 2-3, 5-7, anche in relazione all’apporto causale offerto ai concorrenti: partecipazione al sopralluogo, predisposizione degli accessori per il travisamento, compresenza almeno nei dintorni del luogo del delitto al momento dell’esecuzione e preliminare assicurazione ai còrrei della successiva collocazione della refurtiva) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
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Il Consigliere COGNOME