Ricorso inammissibile per manifesta infondatezza: quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che non superano un primo vaglio di ammissibilità. Quando un motivo di ricorso è ritenuto ‘manifestamente infondato’, il giudizio di legittimità si arresta, confermando la decisione impugnata. Il caso analizzato riguarda una condanna per rapina aggravata e la decisione di dichiarare il ricorso inammissibile perché basato su una critica generica alla valutazione delle prove, un’attività riservata ai giudici di merito.
I Fatti del Caso: La Condanna per Rapina Aggravata
Un imputato veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di rapina aggravata in concorso. La condanna si basava su una ricostruzione dei fatti che vedeva come centrale la testimonianza della persona offesa. Secondo i giudici di merito, questa testimonianza era non solo credibile, ma anche pienamente supportata dalle dichiarazioni di altri testimoni oculari. Al contrario, la versione fornita dalla difesa dell’imputato era stata ritenuta priva di riscontri e logicamente insostenibile.
Il Ricorso in Cassazione e la Valutazione delle Prove
L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’unico motivo sollevato non riguardava una violazione di legge, ma si concentrava esclusivamente sulla valutazione dell’attendibilità della persona offesa e, più in generale, sui criteri con cui i giudici di appello avevano valutato le prove. In pratica, si chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare il merito dei fatti e di sostituire la propria valutazione a quella già effettuata nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che il ruolo della Corte non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logicamente ineccepibile per giustificare la propria decisione sulla colpevolezza dell’imputato.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione delle prove è una prerogativa esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Alla Corte di Cassazione spetta solo il controllo sulla logicità e coerenza della motivazione, non una nuova analisi del materiale probatorio. Poiché la Corte d’Appello aveva spiegato in modo esauriente perché la testimonianza della vittima era credibile e perché la versione dell’imputato non lo era, non vi era spazio per una censura in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, si risolveva in una richiesta inammissibile di rivalutazione del merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante principio: un ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione) e non può limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, in questo caso quantificata in tremila euro. Una lezione importante sull’uso corretto degli strumenti di impugnazione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo proposto era manifestamente infondato, in quanto criticava la valutazione delle prove e l’attendibilità della persona offesa, attività che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito e non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito?
La Corte ha stabilito che la valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello era basata su una motivazione congrua e logicamente ineccepibile. La ricostruzione dei fatti fornita dalla vittima era stata corroborata da altre testimonianze, mentre la versione della difesa era stata confutata con argomenti validi.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16564 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
-letto il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza dell Corte di Appello di Brescia, che confermava la decisione del Gup dEil Tribunale di Bergamo in data 14/4/22 sia con riguardo all’affermazione di responsabilità per il delitto di r aggravata in concorso che al trattamento sanzionatorio inflitto;
-rilevato che l’unico motivo proposto che censura il giudizio d’attendibilità della p. criteri di valutazione della prova è manifestamente infondato; i giudici d’appello, infatti 6-7) hanno dato conto con congrua motivazione delle ragioni alla base del ritenuto concorso dell’imputato nella condotta delittuosa, segnalando che la ricostruzione dell’episo accreditata dalla vittima è corroborata dalle dichiarazioni dei testi oculari mentre la cred della versione difensiva è stata confutata con argomenti logicamente ineccepibili;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguen statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende,
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
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