Ricorso Inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare le prove
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato, chiarendo i limiti invalicabili entro cui possono essere mosse censure a una sentenza di condanna. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio perché non è possibile chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove o la concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado. L’imputato era stato condannato per i reati di tentata violenza privata (riqualificazione dell’originaria accusa di tentata estorsione) e percosse aggravate. Non condividendo la decisione dei giudici di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso: la valutazione delle prove e le attenuanti
Il ricorrente ha lamentato principalmente due aspetti della sentenza d’appello:
1. Erronea applicazione della legge processuale: Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero commesso un errore nella valutazione delle prove, violando le norme che regolano l’acquisizione e l’analisi degli elementi probatori.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: L’imputato contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedergli le circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62 bis del codice penale, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Entrambi i motivi, tuttavia, si scontrano con la natura stessa del giudizio di Cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile con argomentazioni chiare e in linea con il suo consolidato orientamento.
In primo luogo, riguardo alla presunta erronea valutazione delle prove, la Corte ha sottolineato che criticare come i giudici di merito hanno interpretato gli elementi probatori equivale a chiedere una nuova valutazione dei fatti. Questa operazione è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un “terzo giudice” che può riesaminare testimonianze o documenti, ma ha il compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 29541/2020), i giudici hanno ribadito che le doglianze sulla valutazione delle prove non possono essere mascherate da vizi processuali per superare i limiti del ricorso.
In secondo luogo, anche il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che la decisione di concedere o negare tali attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito. In sede di legittimità, tale decisione può essere contestata solo se la motivazione è palesemente illogica o inesistente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva spiegato che le attenuanti generiche devono basarsi su “seri elementi di valutazione” e che anche un solo indice negativo può giustificarne l’esclusione. Poiché nel processo non erano emersi elementi positivi da valorizzare, la decisione di negarle era stata adeguatamente motivata e, pertanto, insindacabile.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un’importante lezione sul funzionamento del processo penale: il ricorso per cassazione non è uno strumento per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti, ma un rimedio straordinario per correggere errori di diritto. Chi intende presentare un ricorso deve quindi concentrarsi su vizi di legittimità concreti e non su critiche generiche all’operato dei giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio in Cassazione. In particolare, le critiche riguardavano la valutazione delle prove e la mancata concessione delle attenuanti, aspetti che attengono al merito della vicenda e non a vizi di legittimità.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. La Corte si limita a verificare la correttezza giuridica del percorso logico seguito dal giudice di merito, senza poter riesaminare direttamente gli elementi probatori. È possibile censurare solo una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente.
A quali condizioni vengono negate le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito, con una valutazione discrezionale ma motivata, ritiene che non sussistano elementi positivi da valorizzare. Come specificato dalla Corte, anche la presenza di un solo indice negativo (relativo alla gravità del fatto o alla personalità dell’imputato) può essere sufficiente per escluderle, a condizione che la motivazione non sia palesemente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24973 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24973 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale cittadino in ordine al reato di cui al capo a) di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 cod. pen., riqualificato come tentata violenza privata ex artt. 56, 610 cod. pen. e di cui al capo B) di percosse aggravate ex artt. 61 n.2 e 581 cod. pen. rideterminando e confermando nel resto.
Ritenuto che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge processuale per erronea applicazione degli artt. 122 e 530 cod. proc. pen. è manifestamente infondato non confrontandosi con le indicazioni delle Sez. Unite di questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (S.U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Ritenuto che il secondo motivo – con cui il ricorrente violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. – è manifestamente infondato, in quanto la censura sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ( pag.4: le circostanze attenuanti generiche devono essere ancorate a seri elementi di valutazione riferiti al caso concreto nel cui contesto anche la presenza di un solo indice negativo può portare ad escluderle; nel caso di specie non ricorrono i presupposti per attenuare il trattamento sanzionatorio, mancando infatti qualsiasi dato a tal fine valorizzabile).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presi ent