Ricorso Inammissibile: I Limiti del Giudizio in Cassazione
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve essere consapevole dei precisi confini entro cui la Suprema Corte può operare. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio fondamentale: non si può chiedere ai giudici di legittimità di trasformarsi in giudici di merito. Il caso in esame, conclusosi con la dichiarazione di ricorso inammissibile, offre uno spunto chiaro per comprendere la differenza tra un errore di diritto, che la Cassazione può correggere, e una diversa valutazione dei fatti, che invece non le compete.
Il Caso in Analisi: Dalle Lesioni Personali alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali, confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso in Cassazione basandolo su due motivi principali:
1. Un presunto errore nella qualificazione giuridica del reato, contestando come i giudici di merito avessero interpretato i fatti.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ritenendo la pena troppo severa.
Entrambi i motivi sono stati però rigettati dalla Suprema Corte, che ha chiuso definitivamente la porta a un nuovo esame del caso.
Primo Motivo del Ricorso Inammissibile: La Rivalutazione delle Prove
Il primo motivo di doglianza è stato liquidato rapidamente. La Corte ha osservato che le argomentazioni dell’imputato non miravano a evidenziare una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, l’obiettivo era quello di ottenere una rivalutazione delle fonti di prova, un’operazione del tutto estranea al cosiddetto sindacato di legittimità.
La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito. Il suo compito non è stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma solo verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Chiedere di riconsiderare le prove equivale a chiedere un nuovo processo, cosa non consentita in sede di legittimità.
Secondo Motivo: Attenuanti Generiche e Discrezionalità del Giudice
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La difesa lamentava un’applicazione troppo restrittiva delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte ha ricordato che la graduazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito.
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano fornito una motivazione congrua, facendo riferimento a elementi specifici ritenuti decisivi. Pertanto, la scelta di non concedere le attenuanti nella massima estensione era insindacabile in Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza. I giudici hanno ritenuto che il primo motivo del ricorso fosse finalizzato a ottenere una rilettura del quadro probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, dato che i giudici di merito avevano già valutato le emergenze processuali con argomenti logici e giuridici corretti.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ribadito che la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere è stato esercitato in conformità ai principi legali, e l’onere di motivazione è stato adeguatamente assolto con un riferimento specifico agli elementi ritenuti rilevanti per la decisione. Di conseguenza, non sussistendo vizi di legge, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa decisione sottolinea una lezione cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve concentrarsi su questioni di puro diritto. Tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o le valutazioni discrezionali del giudice (se correttamente motivate) si traduce quasi inevitabilmente in un ricorso inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore sanzione pecuniaria, come nel caso di specie, dove l’imputato è stato condannato al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le richieste avanzate, ovvero una nuova valutazione delle prove e una riconsiderazione della misura delle attenuanti generiche, esulano dalle competenze della Corte di Cassazione, che si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità. Non può riesaminare le prove o i fatti come un giudice di primo o secondo grado, ma solo verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Il giudice ha piena libertà nel decidere la pena e le attenuanti?
Il giudice ha un potere discrezionale nella graduazione della pena e nella concessione delle attenuanti, ma non è una libertà assoluta. Deve esercitare questo potere nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale e deve fornire una motivazione adeguata e logica a sostegno della sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato di c al capo B) nel delitto di lesioni personali, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolar pag. 11);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato poiché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 11, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il C nsIgliere estensore
Il Presidente