Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4716 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4716  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il furto di una autovettura;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconducibilità del fatto all’imputato, è inammissibile:
perché esula dal novero dei vizi deducibili nella parte in cui propone una diversa lettura, soggettiva e parziale, del materiale probatorio;
 perché è manifestamente infondato, quando contesta il rispetto della regola dettata dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., poiché la responsabilità dell’imputato viene desunta da una plurimi elementi tra loro convergenti tra cui anche il fatto di aver “procurato il ritrovamento del mezzo (rubato)” (cfr. pag. 4);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato giudizio di prevalenza della attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. rispetto all’aggravante riconosciuta, è manifestamente infondato, in quanto:
secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5);
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 5), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv, 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024