Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare le prove
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce due principi fondamentali del processo penale: i limiti del giudizio di legittimità e i criteri per la concessione delle attenuanti generiche. La decisione chiarisce perché un ricorso inammissibile non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti e quali elementi giustificano il diniego delle attenuanti. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti alla base del ricorso
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello di Venezia, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su due punti principali:
1. Un presunto vizio della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla loro colpevolezza per specifici capi d’imputazione.
2. La violazione di legge e un ulteriore vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
In sostanza, i ricorrenti chiedevano alla Suprema Corte di riconsiderare le prove a loro carico e di rivedere la valutazione sulla loro personalità ai fini di una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi proposti integralmente inammissibili. Questa decisione si fonda su una netta distinzione tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (Cassazione).
La Suprema Corte ha ritenuto che il primo motivo di ricorso non fosse consentito, poiché mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova, attività preclusa in questa sede. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, in quanto la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica per negare le attenuanti.
Le Motivazioni della Cassazione
Approfondiamo le ragioni giuridiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove in Cassazione
Per quanto riguarda il primo punto, la Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata era priva di contraddizioni o manifeste illogicità. Le critiche dei ricorrenti si traducevano in una richiesta di reinterpretare le prove, proponendo una lettura alternativa più favorevole. Tuttavia, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia scelto la ricostruzione dei fatti migliore, ma solo di verificare che la sua decisione sia logicamente coerente e giuridicamente corretta. Tentare di ottenere un riesame del merito rende il ricorso inammissibile.
La Coerenza nel Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul secondo punto, la Corte ha validato la decisione dei giudici d’appello di negare le attenuanti generiche. La motivazione era ben argomentata e basata su elementi concreti, quali:
* La gravità intrinseca dei reati.
* Le modalità di commissione (di notte, all’interno di abitazioni private).
* La presenza di molteplici aggravanti.
* La vulnerabilità delle vittime, identificate come persone anziane.
Secondo la Cassazione, questa valutazione costituisce un giudizio di fatto, che non può essere messo in discussione in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportato da una motivazione congrua e non palesemente illogica.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. I ricorsi che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove sono destinati a essere dichiarati inammissibili. Allo stesso modo, la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è una prerogativa del giudice di merito, e la sua decisione, se correttamente motivata, non è sindacabile in Cassazione. La conseguenza diretta per i ricorrenti è stata la condanna definitiva, oltre al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma che un’impugnazione priva dei requisiti di legge comporta costi aggiuntivi.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che controlla solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito dei fatti o rivalutare le prove.
Per quali motivi la Corte d’Appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche in ragione della gravità dei reati, delle modalità di commissione (di notte, in abitazioni), della presenza di più aggravanti e della particolare vulnerabilità delle vittime, che erano persone anziane.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna definitiva dei ricorrenti, i quali sono stati anche obbligati a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 96 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 96 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, di contenuto sostanzialmente analogo, di COGNOME NOME, NOME e NOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazione con riferimento alle richieste di assoluzione dei ricorrenti in relazione ai capi C) e G) dell’imputazione e la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all’art 62-bis cod. pen., sono: a) il primo, non consentito, poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste (si vedano, in particolare, le pagine da 5 a 10 della stessa sentenza), le doglianze dei ricorrenti si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato dei diversi elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi elementi, il che non è ammissibile in sede di legittimità; b) il secondo, manifestamente infondato, in quanto la Corte d’appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego del
beneficio delle circostanze attenuanti generiche (si veda, in particolare, la pag. 10 della sentenza impugnata), avendolo escluso in ragione della gravità dei reati, tenuto conto delle modalità e dei tempi di commissione degli stessi (di notte, all’interno di abitazioni), della pluralità delle aggravanti e della qualità soggetti delle vittime (persone anziane), così esprimendo un giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.N11.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.