Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19036 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 09/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19036 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Milano il 14/08/1981,
avverso la sentenza del 25/10/2024 della Corte d’appello di Milano
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza del GUP Tribunale di Milano del 29/05/2023, che aveva condannato NOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 (esclusa l’aggravante di cui all’articolo 80), alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, rideterminava la pena inflitta in mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, previo riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 5 della norma incriminatrice.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in relazione 192 c.p.p. e vizio di motivazione (in relazione al giudizio di colpevolezza); con un secondo motivo, violazione dell’articolo 62bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, la dedotta violazione di legge Ł inammissibile, in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte non Ł consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme
R.G.N. 42977/2024
processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027).
Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non Ł permessa non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027).
Inammissibile Ł poi la deduzione del vizio di motivazione, in cui il ricorrente, a fronte della ricostruzione del fatto e degli elementi di prova operata alle pagine 3 e 5 della sentenza gravata (in cui si erano valorizzate il rinvenimento, all’interno della Casa circondariale di Milano Opera, di stupefacente suddiviso in dosi per complessivi 64 grammi e occultato nelle parti intime, e si erano confutate le argomentazioni difensive), sollecita a questa Corte a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio evidentemente preclusa in sede di legittimità e propone, in ogni caso, una propria personale ricostruzione delle risultanze istruttorie divergente da quella effettuata concordemente dai due giudici del merito.
Ed infatti, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività Ł rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Pertanto, il ricorso per cassazione Ł inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove testimoniali, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.).
La doglianza, in tale prospettiva inquadrata, non offre una critica ragionata ai criteri logici seguiti dalla sentenza impugnata per la valutazione dell’apparato probatorio, risultando di tal guisa inammissibile.
3.2. Manifestamente infondata Ł la seconda doglianza: la Corte territoriale, dopo aver derubricato il fatto nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 73, ritiene di non partire dal minimo edittale e di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in ragione del contesto (carcere) ove il reato Ł maturato.
Tale motivazione non si pone in frizione con l’orientamento di questa Corte, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ( ex multis , v. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01).
Situazione certamente non ricorrente nel caso di specie.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME