Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
Nel complesso mondo della procedura penale, l’istituto del ricorso inammissibile rappresenta un punto cruciale che definisce i confini del giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un’occasione preziosa per analizzare i motivi per cui un ricorso viene respinto senza un esame del merito, confermando le decisioni dei gradi precedenti. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per furto aggravato, il cui tentativo di contestare la sentenza si è scontrato con i paletti procedurali posti a garanzia della funzione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto in concorso, aggravato da diverse circostanze. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato, applicando una pena di otto mesi di reclusione e 500 euro di multa. Nella determinazione della pena, il giudice aveva bilanciato le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate. La decisione era stata successivamente confermata in toto dalla Corte d’Appello, spingendo la difesa a presentare ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su due principali doglianze:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: La difesa sosteneva che la sentenza di condanna fosse viziata perché basata su un singolo indizio e che la motivazione della Corte d’Appello non fosse adeguata a giustificare il convincimento di colpevolezza.
2. Vizio di motivazione sul bilanciamento delle circostanze: Si contestava la decisione del giudice di merito di non considerare prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, chiedendo di fatto una riconsiderazione di tale giudizio.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha rigettati entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di appello.
Analisi del Primo Motivo: Genericità e Assenza di Vizi Logici
Sul primo punto, la Corte ha stabilito che la censura era generica e manifestamente infondata. I giudici hanno chiarito che il provvedimento impugnato non presentava i difetti lamentati. La motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta adeguata, avendo esplicitato in modo logico le ragioni della condanna, basate su un quadro probatorio più ampio rispetto al singolo indizio menzionato nel ricorso. La Cassazione ha ribadito il suo ruolo di giudice di legittimità: non può riesaminare le prove, ma solo verificare che il ragionamento del giudice di merito sia esente da palesi illogicità o violazioni di legge.
Analisi del Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo è stato giudicato non deducibile in sede di legittimità. La scelta di bilanciare le circostanze attenuanti e aggravanti, considerandole equivalenti anziché prevalenti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Suprema Corte può intervenire solo se la motivazione a sostegno di tale scelta è palesemente illogica o assente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, evidenziando la mancanza di elementi favorevoli legati alla condotta e alla personalità dell’imputato che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e controllare la logicità delle motivazioni delle sentenze. Un ricorso che, di fatto, chiede alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile. La genericità dei motivi, che non individuano uno specifico vizio di legge ma si limitano a riproporre una diversa lettura delle risultanze processuali, non può trovare accoglimento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile e mirare a denunciare vizi specifici della sentenza impugnata, non a ottenere una nuova valutazione del caso. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Ciò sottolinea l’importanza di una strategia difensiva consapevole, che valuti attentamente le reali possibilità di successo di un ricorso in Cassazione per evitare conseguenze sfavorevoli e ulteriori costi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici o manifestamente infondati, ovvero quando non denunciano una violazione di legge o un vizio logico evidente nella motivazione, ma si limitano a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici dei gradi precedenti.
La Corte di Cassazione può modificare il giudizio sulle circostanze attenuanti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, poiché si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito. Può intervenire solo se la motivazione a supporto di tale giudizio è palesemente illogica o contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43033 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43033 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso ia sentenza del 08/11.12022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
9
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Arezz emessa in data 16.12.2015 che aveva accertato la responsabilità dell’imputato, concorso, per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 e 7 cod. p aveva condannato – applicate le circostanze attenuanti generiche riten equivalenti alle contestate aggravanti – alla pena di mesi otto di reclusione ed 500,00 di multa.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e viz di motivazione in relazione all’art.192 cod. proc. pen. è indeducibile in qu generico e manifestamente infondato, non emergendo dal provvedimento impugnato gli asseriti difetti, che, con motivazione adeguata, ha esplicit ragioni del convincimento del giudice di merito (si veda, in particolare, pa facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione responsabilità non fondata sull’unico indizio indicato in ricorso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta vizio di motivazion circa la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto aggravanti non è deducibile in sede di legittimità in presenza (si vedano pag 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità la quale il giudice di merito ha posto l’accento sulla mancanza di elem favorevoli in ordine alla condotta e alla personalità dell’imputato tali da giust la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023.