Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4856 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OLBIA il 10/09/1964
avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di pen responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contestato, non è consentito legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei preceden gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla s cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo all medesime censure in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato di tr contestato (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il dinie delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi nega ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, riman disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particol 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente