Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare le prove
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Con questa ordinanza, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile, chiarendo i limiti entro cui un imputato può contestare una sentenza di condanna. Il caso in esame riguarda un uomo condannato per evasione dagli arresti domiciliari, il quale ha cercato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell’applicazione di una norma di favore, ma senza successo.
I Fatti del Caso e le Doglianze del Ricorrente
L’imputato era stato condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.) perché non trovato in casa durante i controlli delle forze dell’ordine. Nel suo ricorso per Cassazione, egli sollevava due questioni principali:
1. Il malfunzionamento del citofono: Sosteneva che la mancata risposta fosse dovuta a un problema tecnico del citofono e chiedeva una nuova istruttoria per provarlo.
2. L’omessa applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Lamentava la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a suo dire applicabile al caso di specie.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e di fornire una lettura alternativa dei fatti, un compito che, come vedremo, esula dalle competenze della Cassazione.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che le censure mosse erano finalizzate a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico le loro decisioni.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi solidi.
In primo luogo, riguardo al presunto malfunzionamento del citofono, la Corte ha evidenziato che la sentenza d’appello aveva già affrontato e superato questo punto. I giudici di merito avevano accertato che, in entrambe le occasioni del controllo, gli agenti avevano sentito il suono del citofono all’interno dell’abitazione. Inoltre, un’annotazione di servizio confermava che il controllo era stato effettuato presso l’unità immobiliare corretta (int. 38), smentendo l’ipotesi di un errore di indirizzo. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta completa e logicamente coerente, rendendo superflua ogni ulteriore indagine.
In secondo luogo, per quanto concerne la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione del giudice di merito. Quest’ultimo aveva negato il beneficio tenendo conto dei precedenti penali specifici del ricorrente, il quale aveva già riportato altre due condanne per il medesimo reato di evasione. Tale circostanza è un elemento ostativo chiaro al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che presuppone un comportamento non abituale.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione sul funzionamento del processo penale e sui limiti del ricorso in Cassazione. La decisione riafferma che la Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti già accertati. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una richiesta che esula dal sindacato di legittimità, come il tentativo di ottenere una rilettura delle prove o di contestare valutazioni di merito adeguatamente motivate. Per il ricorrente, l’inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento tratta i ricorsi manifestamente infondati.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come il funzionamento di un citofono?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove. Il suo compito è il sindacato di legittimità, ovvero verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Richiedere una nuova valutazione delle prove rende il ricorso inammissibile.
Perché non è stata applicata la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La non punibilità non è stata applicata perché il giudice di merito ha correttamente considerato i precedenti penali del ricorrente. Avendo già riportato altre due condanne per evasione, il suo comportamento non poteva essere considerato occasionale, condizione necessaria per l’applicazione di tale beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21389 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21389 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 05/09/1991
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi, con cui il ricorrente, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., ha censurato la mancata rinnovazione istruttoria in ordine al malfunzionamento del citofono e l’omessa applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito;
considerato che la sentenza di appello è sorretta da un apparato motivazionale che dà conto delle ragioni per cui non si è rinnovata l’istruttoria (il malfunzionamento temporaneo del citofono dell’abitazione, in cui era ristretto l’imputato, è circostanza superata dal fatto che in entrambe le occasioni del controllo gli operanti hanno ascoltato il suono del citofono. Inoltre, deve rilevarsi che dall’annotazione di servizio del 19 giugno 2020 si evince che sul campanello dell’int. 38 di INDIRIZZO – ove l’imputato era ristretto – vi era la targhett COGNOME – COGNOME, sicché non corrisponde alla realtà che il controllo è stato fatto a una unità immobiliare diversa da quella in cui l’imputato era ristretto agli arresti domiciliari, essendo per l’appunto stato effettuato all’int. 38);
rilevato, inoltre, quanto agli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen., che il Giudice di merito ha correttamente valorizzato i precedenti penali del ricorrente, che aveva già riportato altre due condanne per evasione;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5/5/2025