Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sulla Valutazione della Pena
Quando un ricorso in Cassazione si limita a criticare la severità della pena senza sollevare reali vizi di legge, la sua sorte è segnata. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e confermando come la valutazione dei precedenti penali e della gravità del reato siano elementi centrali per giustificare il trattamento sanzionatorio. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il ricorrente, già condannato dalla Corte di Appello di Bari, ha proposto ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore. Le censure sollevate riguardavano principalmente il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli articoli 133 (gravità del reato: valutazione agli effetti della pena) e 62-bis (circostanze attenuanti generiche) del codice penale. In sostanza, la difesa lamentava un trattamento punitivo eccessivamente severo, ritenendolo sproporzionato.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che le critiche mosse alla sentenza di appello non costituivano vizi di legittimità, ma si traducevano in semplici “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente non contestava un errore di diritto o un’evidente illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, ma semplicemente esprimeva il proprio disaccordo con la pena inflitta.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come tali censure fossero una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti nel giudizio di secondo grado, rendendo il ricorso privo di reale novità e fondamento giuridico.
Le Motivazioni: Precedenti Penali e Gravità del Fatto
Il cuore della decisione risiede nell’analisi delle motivazioni fornite dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse adeguatamente giustificato la propria decisione sanzionatoria basandosi su due pilastri fondamentali:
1. La Personalità dell’Imputato: Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il ricorrente risultava gravato da numerosi e recenti precedenti penali, non solo per reati in materia di stupefacenti ma anche per una rapina. Questi elementi, secondo i giudici, dimostravano una “spiccata capacità di delinquere” e una “personalità negativa”, fattori che giustificavano pienamente una sanzione rigorosa.
2. La Gravità del Fatto: La pena era stata commisurata anche alla gravità oggettiva del reato contestato. Nello specifico, si trattava della detenzione di un’arma clandestina, la cui “micidialità” era stata un fattore determinante, aggravata dal connesso delitto di ricettazione. La Corte ha ritenuto che il trattamento sanzionatorio fosse pienamente adeguato a questi elementi.
Conclusioni: Limiti dell’Appello e Discrezionalità del Giudice
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare i fatti o la congruità della pena decisa discrezionalmente dal giudice di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’impugnazione si limita a criticare l’entità della pena senza individuare specifici errori giuridici. La decisione insegna che una motivazione solida, basata su elementi concreti come i precedenti penali e la gravità del reato, rende la valutazione del giudice di merito difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano mere doglianze di fatto sul trattamento punitivo e riproponevano questioni già correttamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare vizi di legge o illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la congruità della pena?
La Corte ha considerato la personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi numerosi e recenti precedenti penali per stupefacenti e rapina, e la gravità del fatto, legata alla detenzione di un’arma clandestina di elevata micidialità e al reato di ricettazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. – perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da non illogica motivazione.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che il ricorrente, a differenza di quanto sostenuto dalla Difesa, è gravato da numerose e recenti condanne per reati in materia di stupefacenti, oltre che da un precedente per rapina, che dimostrano una spiccata capacità di delinquere; e che, pertanto, il trattamento sanzionatorio disposto risulta adeguato alla personalità negativa dell’imputato e alla gravità del fatto, determinata dalla micidialità dell’arm clandestina detenuta ( C43WIL-2d-i /02 MAI° ‘ r yzceAteig ;’k GLYPH ’15 GLYPH AA..Jà ( CUU-de A2’
Rileva o, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2024.