Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21114 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21114 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 24/11/1986
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen.,
è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non
scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata
(si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità del prevenuto nel contestato reato di truffa);
che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità
avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della
sentenza impugnata;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate circostanze e sulla congruità della pena inflitta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese della parte civile, che ha inviato memoria con conclusione e nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME che liquida in complessivi C 2686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Co siglier Estensore GLYPH La Presidente